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Il restyling fiscale dalla «A» alla «Z»
Decreto per lo sviluppo - Il dizionario delle novità

Il tavolo delle semplificazioni fiscali voluto dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, per rispondere alle esigenze delle imprese e dei professionisti per ridurre il peso della burocrazia, ha trovato una prima risposta nelle oltre 20 misure introdotte nel decreto sviluppo varato ieri dal Governo. Si parte dai controlli sotto forma di accesso che dovranno seguire poche e specifiche regole: essere unificati, semestrali e di durata non superiore ai 15 giorni. E si arriva allo spesometro, che dal 1° luglio non sarà più operativo in caso di acquisti effettuati con carte di credito. Di particolare rilievo anche l’abolizione della presentazione della scheda carburanti per professionisti o dipendenti con auto aziendale che fanno il pieno esclusivamente con carte di credito. Come annunciato dallo stesso ministro dell’Economia, Giulio Tremonti, il testo approvato ieri resterà aperto al confronto fino alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale prevista non prima del 12 maggio.

A
ACCESSI I controlli amministrativi presso le imprese, in forma di accessi, vengono unificati, distribuiti al massimo con cadenza semestrale, con una durata che non può eccedere i quindici giorni. Gli atti compiuti in violazione delle nuove procedure sono assimilati per i dipendenti pubblici a illeciti disciplinati. L’obiettivo è evitare gli accessi «dovuti a controlli di natura amministrativa» disposti soprattutto nei confronti delle piccole e medie imprese. La norma dispone che tali controlli dovranno essere oggetto di programmazione da parte degli enti competenti e di coordinamento tra i diversi soggetti interessati. Quanto alla durata degli accessi, viene aggiornato l’articolo 12, comma 5 dello Statuto del contribuente: non si potranno superare i quindici giorni in tutti i casi in cui la verifica sia svolta presso la sede di imprese in contabilità semplificata e di lavoratori autonomi. Saranno conteggiati i giorni «di effettiva presenza» degli operatori civili e militari dell’amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente.

B
BENI OBSOLETI Raddoppia da 10 milioni delle vecchie lire (5.164 euro) a 10 mila euro il valore dei beni obsoleti di cui le imprese potranno disfarsi. Sarà sufficiente l’atto del notaio, senza ulteriori comunicazioni preventive all’amministrazione finanziaria e alla Guardia di Finanza. Si modifica in tal modo il «Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle presunzioni di cessione e di acquisto» (Dpr 10 novembre 1997, n. 441), in particolare l’articolo 4 che disciplina le modalità di “distruzione” dei beni d’impresa non più utilizzati.

C
COMUNICAZIONI Viene abolito l’obbligo della comunicazione annuale al sostituto d’imposta dei dati relativi alle detrazioni per carichi di famiglia, nel caso in cui non siano intervenute variazioni rispetto all’anno precedente. La mancata comunicazione annuale da parte di lavoratori dipendenti e pensionati costituiva causa di decadenza dal diritto alle detrazioni.
CONTABILITÀ SEMPLIFICATA Il regime di contabilità semplificata viene esteso a 400mila euro di ricavi per le imprese di servizi, e a 700mila euro per le altre imprese. Il limite entro il quale scatta l’obbligo della tenuta della contabilità ordinaria era stato aggiornato l’ultima volta nel 2001.

D
DETRAZIONI DEL 36% Chi decide di avvalersi della detrazione Irpef del 36% sugli interventi di ristrutturazione edilizia non dovrà più comunicare all’agenzia delle Entrate l’avvio dei relativi lavori. Sarà sufficiente riportare in dichiarazione dei redditi gli estremi della dichiarazione di inizio lavori. Al contribuente basterà dunque una semplice comunicazione al Comune.
DEDUZIONI I contribuenti che si trovano in regime di contabilità semplificata potranno dedurre fiscalmente l’intero costo, per singole spese non superiori a 1.000 euro, nel periodo d’imposta in cui ricevono la fattura.

E
ESECUTIVITÀ DEGLI ATTI Viene disposta l’attenuazione del principio del «solve et repete» (prima paga, poi avvia la lite). In sostanza, nel caso in cui ci si trovi in presenza di richiesta di sospensione giudiziale degli atti esecutivi, non si procederà all’esecuzione fino alla decisione del giudice e comunque fino al centoventesimo giorno. La sospensione non si applica alle azioni cautelari e conservative, «nonché a ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore». Inoltre, viene espressamente chiarito che rientrano tra gli accertamenti esecutivi anche quelli emessi dagli uffici ai fini dell’imposta sulle attività produttive. Mentre per quanto riguarda la sanzione amministrativa del 30%, l’intervento correttivo dispone che questa non si applica in caso di omesso o tardivo versamento delle somme dovute sulla base degli accertamenti esecutivi.

F
FATTURE Nella logica di “spostare in avanti” limiti ormai più che datati e non in linea con la mutata realtà produttiva del Paese, viene elevato a 300 euro l’importo per poter riepilogare in un solo documento le fatture ricevute nel mese. G GAS Il decreto fissa al 10% l’aliquota Iva dovuta per ogni singolo contratto di somministrazione di gas naturale per la combustione a fini civili, fino a 480 metri cubi di gas somministrato.

I
INFORMAZIONI Nel provvedimento varato ieri dal Consiglio dei ministri si prevede espressamente che i contribuenti non debbano fornire informazioni già in possesso dell’amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali, anche nel caso in cui questi ultimi possano acquisirli direttamente da altre amministrazioni. In questo senso la normativa fiscale si allinea alle disposizioni più generali previste per l’acquisizione di dati e documenti già in possesso delle amministrazioni pubbliche. Chiaro l’intento di evitare che la richiesta eccessiva di documentazione e informazioni si trasformi in un ulteriore onere a carico di cittadini e imprese.

L
LIQUIDAZIONI E RATEIZZAZIONI Il decreto legge dispone una serie di semplificazioni in tema di riscossione e in particolare dei limiti di importi minori per chiedere la rateizzazione dei debiti tributari frutto di liquidazione, controllo e accertamento delle dichiarazioni dei redditi. Viene così eliminato l’obbligo dell’istanza preventiva che il contribuente deve presentare al Fisco se l’importo dovuto a seguito del controllo della dichiarazione è superiore a 2.000 euro (questo limite attualmente scende a 500 euro se l’importo dovuto deriva dalla liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata). Inoltre, la presentazione di garanzia per ottenere la rateizzazione delle somme dovute sarà necessaria solo per importi dovuti all’amministrazione successivi alla prima rata.

O
OBBLIGHI ISTITUZIONALI Le agenzie fiscali e gli enti di previdenza possono stipulare convenzioni con le amministrazioni pubbliche per acquisire, in via telematica, i dati e le informazioni personali «che le stesse detengono per obblighi istituzionali». Si punta in tal modo a ridurre gli adempimenti dei cittadini e delle imprese e a rafforzare contestualmente il contrasto alle evasioni e alle frodi fiscali. La norma dispone che nella convenzione debbano essere indicati i motivi «che rendono necessari i dati e le informazioni medesime». La mancata fornitura di tali dati costituisce evento valutabile ai fini della responsabilità disciplinare e, ove ricorra, della responsabilità contabile.

P
PARTECIPAZIONI Si riapre la strada alla possibilità di rideterminare il valore di acquisto delle partecipazioni. È previsto il pagamento di un’imposta sostitutiva per rivalutare il valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati. I soggetti che si avvalgono della rideterminazione dei valori ovvero coloro che hanno già effettuato una precedente determinazione possono detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l’importo relativo all’imposta sostitutiva già versata. Sarà il direttore dell’agenzia delle Entrate, ai fini del controllo della legittimità della detrazione utilizzata dal contribuente, a definire i dati da indicare nella dichiarazione dei redditi.

R
RIMBORSI La richiesta di un rimborso d’imposta effettuata dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi può essere mutata in richiesta di compensazione, entro 120 giorni dalla presentazione della dichiarazione. Il contribuente, in sostanza, utilizzando una dichiarazione integrativa potrà esercitare l’opzione e in molti casi potrà trovare più conveniente spendere il credito maturato con il Fisco per compensare i suoi eventuali debiti.
RIVALUTAZIONI Torna la rivalutazione per la rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate e dei terreni edificabili e con destinazione agricola. Per i soggetti interessati ci sarà tempo fino al prossimo 1° luglio 2011.

S
SPESOMETRO Cade l’obbligo di inviare la comunicazione telematica da parte dei contribuenti per acquisti d’importo superiore a 3mila euro, nel caso in cui i pagamenti vengano effettuati con carte di credito, carte prepagate e bancomat. In ogni caso, alla luce della proroga già disposta dal direttore dell’agenzia delle Entrate, Attilio Befera, il cosiddetto «spesometro» comincerà ad applicarsi a partire dal prossimo 1° luglio. In sostanza, artigiani e commercianti non dovranno più monitorare per conto del Fisco tutti i pagamenti già tecnicamente tracciati dall’amministrazione con i dati in possesso di istituti bancari e finanziari. Sembrerebbe invece restare l’obbligo di comunicazione al Fisco dei pagamenti effettuati con assegni bancari.
SCHEDA CARBURANTI L’addio alle comunicazioni fiscali già note al Fisco con i mezzi di pagamento elettronico arriva anche nei distributori di benzina. Viene infatti abolito l’obbligo di compilazione della scheda carburante, nel caso in cui il contribuente utilizzi esclusivamente carte di credito, di debito o prepagate per effettuare il pieno. Un aggravio in meno soprattutto per i professionisti e le imprese con parco auto aziendale che fanno ricorso alla scheda carburanti per dedurre i costi dei veicoli strumentali all’attività svolta.

T
TERRENI EDIFICABILI Viene offerta l’opportunità di rideterminare il valore di acquisto dei terreni edificabili, attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva. Si applicano le stesse regole di utilizzo in detrazione dell’imposta sostitutiva già descritte per la rivalutazione delle partecipazioni nel caso in cui i soggetti interessati abbiano già effettuato una precedente rideterminazione. Inoltre, così come per le partecipazioni, i soggetti che non effettuano la detrazione potranno chiedere il rimborso della imposta sostitutiva già pagata. Il termine di decadenza per la richiesta di rimborso decorre dalla data del versamento dell’intera imposta o della prima rata relativa all’ultima rideterminazione effettuata. L’importo del rimborso non può essere comunque superiore all’importo dovuto in base all’ultima rideterminazione del valore effettuata.

U
UNICA SCADENZA Si dispone la concentrazione in un’unica scadenza dei termini entro i quali gli enti pubblici devono effettuare i versamenti fiscali con il modello di pagamento «F24 EP». In sostanza, anche per gli enti pubblici l’appuntamento con il modello unico di versamento F24 viene fissato al 16 di ogni mese. Si tratta di una razionalizzazione, poiché le regole per i versamenti fiscali effettuati dagli enti pubblici sono ormai sparse in più provvedimenti, che fissano termini di scadenza dei versamenti differenti a seconda della tipologia di imposta da versare.

V
VERSAMENTI Se il termine di versamento cade di sabato o di giorno festivo, il versamento è considerato tempestivo se viene effettuato il primo giorno lavorativo successivo. Rimangono invariati i termini di scadenza delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto in base alle dichiarazioni annuali, nonché quelli per il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta a titolo di acconto del versamento relativo al mese di dicembre. Le disposizioni introdotte dal decreto sviluppo si applicheranno a partire dal 1° luglio prossimo.

Z
ZERO BUROCRAZIA È l’obiettivo finale del decreto sviluppo, quello di ridurre drasticamente il complesso di oneri burocratici e amministrativi che pesano su imprese e cittadini, e che di fatto rappresentano un costo. Accesso in azienda con nuovi termini.


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