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Da part-time a full-time è una nuova assunzione
La Corte conti Lombardia sul mutamento dell'orario di lavoro

Premesso che variare l’orario di un dipendente, da part-time a full time, è un’attività assolutamente discrezionale da parte dell’amministrazione locale, si deve tenere conto, però, che tale intervento è assimilabile ad una nuova assunzione in quanto, rispetto al contratto vigente al momento dell’immissione in servizio, si modifica (in aumento) l’orario di servizio del lavoratore. Essendo una nuova assunzione, pertanto, tale modifica soggiace ai limiti imposti dal legislatore nel testo della finanziaria 2007. Lo ha chiarito la sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Lombardia, nel testo del parere n.226/2011, con il quale ha fatto chiarezza sulle conseguenze relative al mutamento dell’orario di servizio nei confronti di un dipendente di un ente locale. La Corte, in risposta ad un preciso quesito posto dal comune di Borghetto Lodigiano (comune che non è sottoposto al rispetto del patto di stabilità interno, in quanto con popolazione inferiore a 5.000 abitanti), ha rilevato che l’art 3, comma 101, della legge finanziaria 2008, stabilisce che «per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni». Il riferimento di questa disposizione è alla finanziaria per il 2007, che ha previsto una riduzione di spesa di personale, con limiti più stringenti per gli enti non sottoposti al patto di stabilità (come nel caso del comune istante), i quali, secondo il disposto del comma 562 dell’art. 1, possono procedere all’assunzione di personale esclusivamente nel limite delle cessazioni di rapporto di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, restando fermo che le spese di personale non devono superare il corrispondente ammontare dell’anno 2004. Pertanto, il rispetto del parametro di spesa rappresenta uno specifico obiettivo di contenimento e di riduzione della spesa di personale e non soltanto un principio di buona gestione. Nel caso di specie, per la Corte si tratta di interpretare se l’aumento di ore, da part time a full time, debba essere inteso quale nuova assunzione e, pertanto, rientrare nel limite di cui all’art 3, co. 101 della legge finanziaria 2008. In questo caso l’aumento delle ore è sicuramente assimilabile ad una nuova assunzione poiché il dipendente, al momento di essere assunto, lo era stato a tempo parziale. Corrobora questa interpretazione, quanto rilevato dalla funzione pubblica, la quale precisa che «sono subordinate ad autorizzazione ad assumere anche gli incrementi di part time concernenti il personale che è stato assunto con tale tipologia di contratto» (cfr. nota Fp n.46078/2010). Tale documento di prassi, per la Corte, anche se non diretta agli enti locali ma alle amministrazioni statali e agli enti nazionali, contiene una serie di indicazioni di carattere generale che si ricavano dal testo della manovra correttiva sui conti pubblici del 2010 (il decreto legge n. 78/2010) e che, di conseguenza, si possono estendere anche alle amministrazioni locali «in quanto principi generali di coordinamento della finanza pubblica». Pertanto, ha concluso il collegio, il sindaco, nel valutare discrezionalmente la possibilità di trasformazione del contratto, dovrà considerare non solo il divieto di assunzione posto dalla norma ma anche il rispetto del parametro di spesa previsto dal citato art. 1, co. 562 della finanziaria 2007.


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