MAGGIOLI EDITORE - La Gazzetta degli Enti Locali


Contratti precari cum grano salis
Si sta diffondendo la tesi che esclude i rapporti dal tetto del 20%. Ma bisogna stare attenti

Il ricorso da parte dei comuni e delle province alle assunzioni flessibili è subordinato alla presenza di ragioni straordinarie e limitate; al possesso da parte degli enti delle condizioni per effettuare assunzioni e al rispetto del tetto alla spesa per il personale. Il mancato rispetto di tali condizioni determina in ogni caso il divieto all’erogazione dell’indennità di responsabilità e può fare insorgere responsabilità amministrativa. Si sta sempre più consolidando l’interpretazione per cui gli oneri per tali assunzioni non sono assoggettate al tetto di spesa del 20% degli oneri per le cessazioni intervenute nell’anno precedente. Si raccomanda alle amministrazioni e, in particolare, ai dirigenti e responsabili di prestare la massima attenzione sia alle motivazioni che vengono utilizzate per le assunzioni flessibili, sia al rispetto dei termini massimi di durata. Le motivazioni per il ricorso a questi strumenti devono essere contenute in modo espresso nel documento con cui la giunta ne programma la utilizzazione; esso deve essere corredato dalla attestazione del responsabile finanziario e dei revisori dei conti che gli oneri sono coperti nel bilancio annuale e che siamo comunque nell’ambito della riduzione della spesa del personale. Tale documento è oggetto di informazione preventiva ai soggetti sindacali, che possono chiedere la concertazione. L’altro importante vincolo di cui occorre tenere conto è la durata massima del rapporto: le assunzioni a tempo determinato devono avere una durata massima motivata dalle ragioni per le quali si ricorre a questo istituto. La proroga può essere utilizzata solamente per una volta e, in questo caso, la somma della durata del periodo iniziale e quella della proroga non deve superare i tre anni. Il rinnovo è consentito a condizione che vi sia una interruzione di almeno dieci giorni nel caso di rapporto di durata inferiore a sei mesi e di almeno 20 giorni in caso di durata maggiore. Il superamento del tetto dei tre anni è consentito solamente nel caso in cui ammesso dai contratti decentrati e con una intesa confermata dinanzi agli uffici del lavoro. Sulla possibilità che si possa superare il tetto di tre anni con rapporti diversi, intendendo come tali quelli che nascono a seguito del superamento di più concorsi pubblici, è messa in discussione da taluno, ma ad avviso di chi scrive vale il principio di carattere generale per cui non può essere impedita la partecipazione ai concorsi, se non in presenza di espressi divieti legislativi. Per potere ricorrere a questo istituto le amministrazioni devono essere in possesso dei requisiti per potere effettuare assunzioni. Gli enti soggetti al patto devono avere rispettato il patto di stabilità, il tetto di spesa del personale dell’anno precedente; quelli non soggetti devono rispettare il tetto della spesa del personale del 2004. Tutti gli enti locali devono avere un rapporto tra spesa per il personale e spesa corrente non superiore al 40%. La violazione delle regole sulle assunzioni flessibili non può mai determinare, a differenza di quanto previsto per le aziende private, la trasformazione nell’assunzione a tempo indeterminato: l’unica sanzione irrogabile è il risarcimento degli eventuali danni che sono stati subiti, con il possibile maturare di responsabilità amministrativa in capo ai dirigenti. Il dlgs n. 165/2001, all’art. 36, impone il monitoraggio del ricorso alle assunzioni flessibili da parte dei nuclei di valutazione, nei singoli enti, e della Funzione pubblica a livello nazionale. Tale monitoraggio deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno sulla base di uno specifico modello che deve essere definito da Palazzo Vidoni. Il che fino a oggi non è avvenuto, anche se nel febbraio 2010 e nel gennaio di quest’anno (cioè a cavallo della scadenza entro cui gli enti dovrebbero fornire tali informazioni) siamo stati informati che tale modello sta per essere messo a punto. Si sta consolidando l’interpretazione per cui non si applica il tetto di spesa del 20% degli oneri del personale cessato nell’anno precedente. In questo senso vanno, in modo implicito, il parere n. 20/2001 delle Sezioni riunite di controllo della Corte dei conti ed esplicitamente quello della sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Campania n. 246/2011 (vedi ItaliaOggi del 29 aprile). Per cui rimane isolata la tesi opposta sostenuta dalla sezione regionale di controllo della Lombardia, parere 167/20011 (vedi ItaliaOggi del 13 aprile).


www.lagazzettadeglientilocali.it