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Le lettere di patronage aumentano il rosso comunale
Indebitamento - Il freno a una prassi in espansione

Le lettere di patronage che il Comune di Parma ha rilasciato per garantire il debito assunto dalle proprie partecipate (si veda l’articolo su Il Sole 24 Ore del 23 aprile) aumentano direttamente il debito complessivo del Comune dal momento che si è direttamente esposto alle pretese dei creditori in caso di insolvenza. A tale conclusione è pervenuta la Corte dei Conti, Sezione Emilia Romagna, con la delibera 17/2011, La pronuncia entra nel vivo di una vicenda di stretta attualità perché sempre più frequentemente gli enti locali, al limite della propria capacità di indebitamento, realizzano investimenti facendo indebitare le proprie società partecipate e al tempo stesso garantiscono i soggetti che le hanno direttamente finanziate rilasciando in favore di questi lettere di patronage “forti” (impegnandosi cioè a mantenere solvibili le proprie partecipate). Prima di questa pronuncia, si riteneva che le lettere di patronage “forti”, e a maggior ragione quelle “deboli” (con cui l’ente dichiara di essere consapevole del debito assunto dalla partecipata, senza impegnarsi in questo caso a mantenerla solvibile), non avessero alcun peso sul bilancio dell’ente locale, perché formalmente diverse dalla fideiussione in senso stretto. La fideiussione è la sola garanzia personale espressamente contemplata dal Testo Unico degli Enti Locali (Dlgs 267/2000) ai fini della determinazione dell’indebitamento globale dell’ente locale. Essa è sottoposta all’approvazione dell’organo consiliare e deve essere rilasciata solo se l’indebitamento contratto dalla società partecipata riguarda opere di interesse pubblico o altre infrastrutture . Il giudice contabile, pur riconoscendo da un lato che le lettere di patronage sono una forma atipica di garanzia personale e, dall’altro, che quelle “deboli” non implichino un’automatica esposizione del Comune al rischio di escussione in caso di insolvenza della società debitrice, ha applicato il principio della prevalenza della sostanza sulla forma e ha dunque classificato come “forti” le due lettere di patronage rilasciate dal Comune, perché con esse, alla stregua di una fideiussione, l’ente assume l’impegno di mantenere la solvibilità delle società. Ne discende che le lettere di patronage “forti” non possono sottrarsi al calcolo della soglia di indebitamento del Comune, analogamente a quanto espressamente previsto in via generale dall’articolo 204 del Tuel per le fideiussioni. Il giudice ha pertanto ritenuto che il Comune abbia eluso le regole fondamentali sulla gestione delle risorse pubbliche in quanto ha omesso di prevedere in bilancio delle conseguenze finanziarie derivanti in dagli impegni assunti. Proprio perché il Tuel non prescrive uno specifico organo per la loro approvazione, il giudice contabile ha ritenuto le lettere di patronage pienamente vincolanti benché fossero state rilasciate soltanto dal sindaco o da dirigenti apicali e non approvate dall’organo consiliare (come previsto per le sole fideiussioni). Questo al fine di non pregiudicare l’affidamento comunque fatto dai terzi creditori sulla validità delle dichiarazioni rilasciate e degli impegni assunti dal sindaco o da altri legali rappresentanti del Comune.


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