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Solo le violazioni «gravi» escludono il concorrente
Requisiti di partecipazione/2. Le procedure selettive

Anche bandi e disciplinari di gara vanno adeguati alle nuove norme del Dl sviluppo, che modificano molti elementi dei requisiti di ordine generale. Il Dl (articolo 4, comma 3) stabilisce che le modifiche all’articolo 38 del codice appalti si applicano alle gare indette dopo la sua entrata in vigore. Le amministrazioni sono quindi chiamate a reimpostare le parti degli atti di gara che disciplinano la resa delle dichiarazioni sull’assenza di cause ostative a contrattare, in quanto l’utilizzo di format non attualizzati potrebbe determinare comportamenti diversi da parte dei concorrenti e, pertanto, mettere a rischio la gara. Il Dl sviluppo, anzitutto, amplia e chiarisce il novero dei soggetti per i quali vanno rese le dichiarazioni sull’insussistenza di misure di prevenzione e di condanne penali: ad esempio, queste devono essere prodotte nelle Snc per tutti i soci e nelle società di capitali per il socio unico. Il periodo di riferimento per i soggetti cessati dalle cariche non è più di tre anni, ma di uno, comunque antecedente alla data di pubblicazione del bando. Sulla situazione penale, in base al nuovo articolo 38, comma 2, il concorrente non è tenuto a indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato o se è intervenuta la riabilitazione, quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure la condanna è stata revocata. Le stazioni appaltanti devono reimpostare le dichiarazioni dei requisiti relative alle violazioni di norme sulla sicurezza sul lavoro (la norma ora non prevede più la limitazione a quelle inserite del casellario informatico) e di quelle relative agli obblighi tributari, per le quali è ora previsto che siano gravi. Il comma 2 individua le soglie di gravità per le violazioni di obblighi di sicurezza sul lavoro, contributivi e previdenziali (riferendole a norme vigenti), ma soprattutto determina l’indicatore di gravità per le violazioni di obblighi tributari e fiscali, stabilendolo nel valore superiore ai 10mila euro. I concorrenti devono evidenziare in modo più preciso la sussistenza dell’iscrizione nel casellario informatico per aver reso false dichiarazioni in sede di gara o per l’ottenimento della Soa, e non più ad attestare genericamente il comportamento virtuoso. Il nuovo comma 1-ter precisa anche i compiti della stazione appaltante, che deve segnalare all’autorità se ritiene che le dichiarazioni false siano state rese con dolo o colpa grave, valutando la rilevanza o la gravità della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione. Le amministrazioni devono correggere anche le indicazioni dei disciplinari relative alle dichiarazioni sul rispetto delle norme in materia di assunzioni obbligatorie dei disabili (semplificata in questi termini) e sull’eventuale mancata denuncia di estorsioni. Le stazioni appaltanti devono evidenziare agli operatori economici anche il nuovo sistema di dichiarazioni alternative in merito alla partecipazione alla gara con società con cui si trovino in condizioni di controllo.


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