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Stazioni appaltanti imbrigliate
DECRETO SVILUPPO/Estromissione per falsa dichiarazione solo per dolo o colpa grave

Meno discrezionalità per le stazioni appaltanti nell’applicazione delle cause di esclusione; riduzione del periodo di riferimento delle cause di esclusione per i soggetti cessati dalle cariche sociali e per la mancata denuncia di tentativi di estorsione; esclusione per falsa dichiarazione solo per dolo o colpa grave; eliminata l’esclusione sine die per falsa dichiarazione o documentazione finalizzata ad acquisire l’attestato Soa; esclusione per violazione della normativa su imposte e tasse solo per omissioni superiori a 10 mila euro. Sono questi alcuni dei principali chiarimenti che l’articolo 4 del decreto legge «sviluppo» (70/2011, in G.U. n. 111/2011) prevede con riferimento alla materia dei requisiti generali («moralità professionale») del Codice dei contratti pubblici (dlgs 163/06). Le modifiche hanno lo scopo di contenere la discrezionalità delle stazioni appaltanti nonché di ridurre il contenzioso relativo alla fase di affidamento. Nel merito si prevede che possano essere esclusi non soltanto il direttore tecnico o l’amministratore con poteri di rappresentanza dell’impresa, ma anche il socio unico ovvero al socio di maggioranza in caso di società con meno quattro soci, laddove abbiano riportato una misura di prevenzione o condanne penali. Viene ridotto da tre a un anno il periodo da considerare ai fini della cessazione dalle cariche di soggetti condannati, con la precisazione che in ogni caso non rilevano le condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione, l’estinzione o la depenalizzazione del reato, o la revoca della sentenza. Per la violazione in materia di intestazione fiduciaria, è stato indicato in un anno (non è ad oggi previsto alcun termine) l’ambito temporale cui circoscrivere l’efficacia interdittiva della infrazione. Per le violazioni in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori (ovviamente anch’esse causa di esclusione dalle gare) si chiarisce che si intendono gravi quelle individuate dall’art. 14, comma 1, del dlgs n. 81/08 (indicate nell’allegato A del decreto, fra cui la mancata redazione dei piani di sicurezza, la mancata nomina dei coordinatori della sicurezza ecc.), nonché le cause ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Per le false dichiarazioni, si chiarisce che scatta l’esclusione soltanto laddove la falsa dichiarazione sia dovuta a dolo o colpa grave; si prevede inoltre che l’Autorità di vigilanza ordini l’iscrizione nel Casellario solo se accerti tali elementi (l’iscrizione comporta l’esclusione per un anno dalle gare). Ai casi gravi viene limitata anche l’esclusione per violazioni di obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse. Si modifica anche la lettera m-bis) del comma 1 dell’art. 38 del codice, cancellando l’interdizione sine die alla partecipazione alle gare conseguente alla presentazione falsa documentazione o dichiarazione per ottenere il certificato Soa; la norma sarebbe stata in contrasto con il principio di ispirazione comunitaria della proporzionalità della sanzione. In questi casi, però, le Soa devono segnalare il fatto all’Autorità la quale, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione, per un massimo di un anno, dalle procedure di gara. Per mancata denuncia di estorsioni si prevede che il periodo da considerare, attualmente previsto in tre anni, sia ridotto ad un anno. Di rilievo le modifiche al comma 2 che correttamente puntualizzano diversi aspetti relativi di diverse ipotesi di esclusione dalle gare: la «gravità» per violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse è stata limitata agli omessi pagamenti superiori a 10 mila euro; per il collegamento tra imprese (art. 38, comma 1, lettera m-quater) si richiamano espressamente gli adempimenti del concorrente in ordine all’imputabilità o meno di più offerte a un unico centro decisionale. Infine relativamente alla qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici, si precisa che le attestazioni rilasciate dalle Soa devono essere inserite nell’elenco ufficiale tenuto dall’organismo nazionale di accreditamento (Accredia) di cui all’articolo 4 della legge n. 99 del 2009.


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