MAGGIOLI EDITORE - La Gazzetta degli Enti Locali


Sanzioni all'incasso
CODICE DELLA STRADA/In G.U. il dm sulle multe

Fissate le modalità di versamento dell’incremento delle sanzioni previste per alcune violazioni stradali accertate di notte dalla polizia dopo le ore 22 e prima delle ore 7. Le nuove regole che determinano anche le modalità di trasmissione della rendicontazione contabile trimestrale dei relativi incassi sono state definite con il decreto del ministero dell’interno del 30 marzo 2011, pubblicato sulla G.U. n. 112 del 16 maggio 2011. Ma, come previsto dall’art. 195, comma 2, del codice della strada, la nuova disciplina non si applica alle violazioni accertate dalla polizia municipale o provinciale, bensì solo a quelle rilevate da funzionari, ufficiali e agenti dello stato. Il fondo per l’incidentalità notturna e le sanzioni pecuniarie maggiorate per determinate violazioni stradali compiute di notte hanno avuto un percorso accidentato e poco lineare. Questi innovativi istituti erano infatti stati introdotti dall’art. 6-bis del dl Bianchi n. 117/2007, convertito con modificazioni dalla legge n. 160 del 2 ottobre 2007. Il fondo era stato ideato e concepito per consentire di aumentare la spesa per la prevenzione in materia di circolazione e antinfortunistica stradale e doveva essere alimentato con una sanzione aggiuntiva di 200 euro. Tuttavia, non essendo stato emanato il decreto ministeriale attuativo, di fatto la sanzione maggiorata non è mai stata applicata. Successivamente, la legge n. 94 del 15 luglio 2009 ha riscritto le regole, modificando l’art. 6-bis del decreto legge n. 117/2007 e introducendo un comma 2-bis all’art. 195 del codice stradale. In luogo della sanzione aggiuntiva è stata introdotta la previsione dell’incremento di un terzo delle sanzioni e ammende correlate a un ampio ventaglio di illeciti stradali accertati dopo le ore 22 e prime delle ore 7: velocità non congrua, eccesso di velocità, precedenza, violazione della segnaletica stradale, distanza di sicurezza, cambiamento di direzione o corsia, durata di guida degli autotrasportatori, circolazione sulle corsie di emergenza, retromarcia o inversione in autostrada. Inoltre, le risorse del fondo devono essere destinate all’acquisto di materiali, attrezzature e mezzi per le attività di contrasto dell’incidentalità notturna, a campagne di sensibilizzazione e di formazione degli utenti della strada e al finanziamento di analisi cliniche, di ricerca e sperimentazione nel settore di contrasto della guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti Tuttavia, per espressa previsione dell’art. 195, comma 2-bis, del codice della strada, l’incremento delle sanzioni riscosso e incamerato dalle regioni, dalle province e dai comuni non va fatto confluire nel fondo, ma resta destinato secondo le deliberazioni degli enti conformemente alle prescrizioni dell’art. 208 del codice stradale. In buona sostanza l’incremento della sanzione è destinato ad alimentare il fondo per l’incidentalità notturna solo se la violazione è accertata da uno dei soggetti di cui all’art. 208, comma 1, primo periodo, del codice della strada, cioè funzionari, ufficiali e agenti dello stato e funzionari e agenti delle ferrovie dello stato o delle ferrovie e tranvie in concessione. È solo con riferimento a queste ipotesi che il decreto ministeriale del 30 marzo 2011 interviene anche per definire le regole del versamento da parte del trasgressore o proprietario del veicolo e le modalità di postagiro e rendicontazione da parte degli organi ai quali appartengono gli organi di polizia dello stato. Il decreto stabilisce che gli aumenti delle sanzioni dovranno essere versati insieme alla restante parte della sanzione amministrativa mediante l’indicazione separata degli importi sui conti correnti dei competenti uffici o mediante il pagamento in contanti agli sportelli. In caso di definizione del ricorso amministrativo o giurisdizionale, gli incrementi dovranno essere versati mediante il modello F23 sul capitolo di entrata del bilancio dello stato; la stessa modalità si applica anche con riferimento alla quota del 20% dell’ammenda di cui agli artt. 186, comma 2-octies, e 187, comma 1-quater, del codice della strada. Quando si procederà alla riscossione coattiva, gli incrementi saranno corrisposti all’agente della riscossione insieme alla restante parte della sanzione amministrativa, indicando separatamente gli importi. Gli uffici da cui dipendono i funzionari, ufficiali e agenti dello stato e i funzionari e agenti delle ferrovie dello stato o delle ferrovie e tranvie in concessione dovranno comunicare trimestralmente al ministero dell’interno, secondo un modello allegato al decreto ministeriale del 30 marzo 2011, il numero delle violazioni accertate di cui all’art. 195, comma 2-bis, del codice della strada, indicando l’incremento previsto e l’ammontare pagato.


www.lagazzettadeglientilocali.it