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Revoca concordata con l'aggiudicatario
Consiglio di Stato. Potere di autotutela

Nell’esercizio del potere di autotutela dopo l’adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, la stazione appaltante deve coinvolgere il soggetto che subirà gli effetti della revoca, notificandogli l’atto di avvio del relativo procedimento ex articolo 7 legge 241 del 1990. È quanto afferma il Consiglio di Stato che, nella sentenza n. 2456/2011, ha evidenziato come il perfezionamento della procedura di gara a evidenza pubblica, contrassegnato dall’adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, vale a differenziare e qualificare la posizione conseguita dall’aggiudicatario, rispetto, ad esempio, all’ipotesi dell’aggiudicazione soltanto provvisoria. L’articolo 11 del Dlgs 163/2006 stabilisce, infatti, che a seguito della selezione dell’offerta migliore, e previa verifica dell’aggiudicazione provvisoria, l’amministrazione conclude l’iter di gara con l’adozione dell’atto di aggiudicazione definitiva, fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela. Sulla base di queste premesse, i giudici di Palazzo Spada – muovendo dall’accoglimento del-l’impugnativa proposta avverso un provvedimento di revoca di un’aggiudicazione definitiva, adottato senza il coinvolgimento dell’interessato – hanno messo in rilievo come il destinatario del provvedimento di vera e propria aggiudicazione (qual è quella «definitiva» ex articolo 11, commi 7-8-9 del Dlgs 163/2006) ha diritto, in virtù della posizione di vantaggio acquisita, a interloquire con l’autorità sull’effettiva sussistenza delle ragioni di interesse pubblico presupposte all’esercizio del potere di autotutela prima che sia formalizzata la revoca dell’aggiudicazione. La sezione ha, così, esteso a questa ipotesi l’applicazione del generale principio partecipativo, posto dall’articolo 7 della legge 241/90 in base al quale l’avvio del procedimento deve essere sempre comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento di secondo grado è destinato a produrre i propri effetti, a meno che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento. Con la pronuncia in esame, se da un lato viene confermata la possibilità per la pubblica amministrazione di esercitare, in presenza dei presupposti richiesti dalla legge, i poteri discrezionali di revoca e/o annullamento di un atto precedentemente emanato, viene d’altro canto osservato che questo potere non può essere esercitato dalla stazione appaltante in piena ed esclusiva autonomia, quando andrebbe direttamente a incidere sulla posizione di vantaggio cristallizzata dall’atto di individuazione del vincitore della gara. In altri termini, per essere legittimo, il potere discrezionale della pubblica amministrazione in autotutela deve essere sì speso in conformità ai principi di legalità, di economicità e di razionalità, ma anche nel rispetto del contraddittorio con chi, al termine del procedimento di gara, ha raggiunto una posizione consolidata di vantaggio e ha pertanto un oggettivo e concreto interesse al mantenimento del provvedimento attestante la graduatoria finale dell’appalto.

Trasparenza negli appalti

01 | IL PRINCIPIO Articolo 7 della legge 241/90: l’avvio del procedimento deve essere sempre comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento di secondo grado è destinato a produrre i propri effetti, a meno che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento.

02 | LA DECISIONE Il destinatario dell’aggiudicazione “definitiva” ha diritto, in virtù della posizione di vantaggio acquisita, a interloquire con l’autorità appaltante sull’effettiva sussistenza delle ragioni di interesse pubblico presupposte all’esercizio del potere di autotutela prima che sia formalizzata la revoca dell’aggiudicazione.


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