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Auto «abbandonate» a carico del Comune
In deposito. A fine concessione

Il Comune che ha dato in concessione il servizio di rimozione dei veicoli in sosta vietata ha l’obbligo, alla scadenza del contratto, di riprendere tutte le auto non ritirate dai proprietari. La gratuità della custodia concordata con l’ente locale non impedisce, infatti, che dal deposito derivino le obbligazioni a carico del depositante tra le quali quella di ritirare le cose dopo la richiesta fatta dal custode. Il principio è stato affermato dalla prima sezione civile della Cassazione con la sentenza 9751/2011 che ha accolto il ricorso presentato da un consorzio nei confronti di un Comune. Il primo si è rivolto al giudice esponendo di avere svolto per un certo tempo il servizio di rimozione dei veicoli in sosta vietata in base a un contratto nel quale era stato determinato il compenso per ogni prelievo ma non quello per il deposito e la custodia della autovetture presso le depositerie consorziate. Alla scadenza del contratto, però, giacevano presso i depositi numerose vetture non ritirate dai proprietari che il Comune, nonostante due diffide, non aveva voluto riprendere. Per questo motivo il consorzio ha chiesto la condanna dell’ente locale al ritiro dei mezzi e al risarcimento del danno. I giudici di merito hanno respinto la domanda sostenendo che, nell’affidamento delle vetture a un terzo da parte degli organi di polizia, non era configurabile un sequestro penale, con la conseguenza che deposito e custodia dovevano ritenersi eseguiti non nell’interesse della Pa ma solo del proprietario, che quindi era l’unico tenuto al pagamento. La Cassazione non è stata dello stesso avviso. Secondo i giudici di legittimità, infatti, le auto rimosse venivano consegnate agli addetti della società consorziata perché fossero custodite presso il parcheggio, in attesa del ritiro da parte dei proprietari. In tal modo, spiega la Corte, al contratto che prevedeva il servizio di rimozione si aggiungeva un rapporto contrattuale di deposito tra il Comune e la società consorziata dal quale non poteva non scaturire «l’obbligo del Comune stesso, quale depositante, di riprendere i veicoli depositati, alla scadenza pattuita o in ogni caso dopo la richiesta fattagli dalla depositaria, con la conseguente responsabilità per i danni provocati con l’inadempimento di tale obbligo».


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