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Tre livelli di bonus per il solare
Rinnovabili. Per il resto del 2011 sono previsti contributi in progressiva riduzione in base al mese di «attivazione»

Il quarto conto energia per l’incentivazione degli impianti fotovoltaici (Dm 5 maggio 2011) si intreccia con i due “vecchi” sistemi di bonus, almeno nel periodo di prima attuazione e in particolare fino alla fine di giugno. Infatti, l’applicazione del secondo conto energia (Dm 19 febbraio 2007), che sarebbe dovuta terminare con il 2010, è stata prorogata a tutto il primo semestre 2011. Nei mesi scorsi, però, era era stato varato anche il terzo conto energia (Dm 6 agosto 2010), che avrebbe dovuto durare dal 2011 al 2013, ma che è stato applicato per solo cinque mesi e poi è stato abrogato dal Dlgs n. 28/2011, a causa del raggiungimento con largo anticipo dei limiti di capacità incentivabile. Tutto questo mentre ora sta per scattare il quarto conto energia.

L’entrata in esercizio
C’è una regola generale che è utile a orientarsi: un impianto ricade nel regime di conto energia del tempo in cui entra in esercizio e riceve per 20 anni decorrenti da tale data l’incentivo, a un livello monetario costante, non soggetto a revisione né indicizzazione. Di conseguenza, gli impianti entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2010 e che non hanno beneficiato degli incentivi del primo conto energia, ricevono gli incentivi previsti dal secondo conto energia.
In ragione della regola del cosiddetto salva-Alcoa, però, il secondo conto si applica anche agli impianti entrati in esercizio entro il 30 giugno 2011, a condizione che:
e entro il 31 dicembre 2010 fossero stati completati i lavori di costruzione;
r tale circostanza fosse stata notificata all’ente locale competente, al Gse e al gestore di rete;
t fosse stata inviata al Gse la domanda di preammissione al secondo conto energia.
Gli impianti entrati in esercizio dal 1° gennaio 2011 al 31 maggio 2011, se non ricadono nel meccanismo del salva-Alcoa, ricevono gli incentivi del terzo conto energia. Peraltro, nell’ambito del breve periodo di applicazione del terzo conto energia si è determinata anche una riduzione di tariffa dal 1° maggio 2011: perciò si parla anche di impianti del primo e del secondo quadrimestre del terzo conto energia (anche se, a causa dell’abrogazione anticipata di questo sistema, la tariffa del secondo quadrimestre si applica solo agli impianti entrati in esercizio a maggio).
Gli impianti che entreranno in esercizio dopo il 1° giugno 2011 ed entro il 31 dicembre 2012 – salvo il raggiungimento dei limiti di capacità e spesa fissati dal decreto – riceveranno gli incentivi del quarto conto energia (a meno che non si tratti di impianti ammessi al secondo conto energia per via del salva -Alcoa).
Gli impianti entrati in esercizio dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2016 riceveranno delle tariffe onnicomprensive applicabili nell’ambito del quarto conto energia dopo il periodo transitorio 2011-2012.

La tariffa dal 2013
L’incentivo applicato nel periodo transitorio ricalca il sistema di tariffa-premio usato anche nel secondo e nel terzo conto energia. Per gli impianti ammessi a questo sistema, il Gse riconosce una tariffa incentivante commisurata alla quantità di energia prodotta dall’impianto, mentre la remunerazione della cessione dell’energia è indipendente dagli incentivi del conto energia e viene pagata al produttore dai compratori dell’energia elettrica (e se il produttore non intende occuparsi della vendita può chiedere al Gse di ritirarla applicando un prezzo medio ponderato sul mercato all’ingrosso).
L’incentivo che diventerà operativo dal 1° gennaio 2013 sarà quello della feed-in tariff, ossia la tariffa omnicomprensiva pagata sulla quantità di energia immessa in rete. Tale sistema incentivante è analogo a quello del Cip-6, del primo conto energia, della tariffa onnicomprensiva per gli impianti rinnovabili di piccola taglia diversi dal fotovoltaico (sino a 1 MW) e segue i regimi per il fotovoltaico maggiormente diffusi nel resto dell’Europa.

L’autoconsumo
Tanto la tariffa-premio quanto la tariffa onnicomprensiva permettono l’autoconsumo, ossia la possibilità di utilizzare l’elettricità autoprodotta in loco (ad esempio l’uso dell’energia prodotta con un impianto installato sul tetto di una abitazione per i consumi domestici). Nel caso della tariffa-premio la possibilità di autoconsumare e continuare a percepire l’incentivo è intuitiva, perché il provento incentivato applicato in base al conto energia sulla produzione è sempre e comunque dissociato dall’autonomo provento derivante dalla cessione dell’energia: per la quota di energia autoconsumata il produttore riceve solo l’incentivo del conto energia. Lo stesso non varrà più per gli impianti che entreranno in esercizio dal 2013 e per questo il Dm 5 maggio 2011 ha previsto due livelli diversi della feed-in tariff: quella onnicomprensiva per l’energia prodotta ma non autoconsumata e un livello tariffario più basso, applicabile qualora l’energia prodotta sia autoconsumata. In tale dualismo tariffario va letta la locuzione di componente incentivante delle tariffe, che compare nel quarto conto energia e che fino al 31 dicembre 2012 è uguale al valore delle tariffe-premio, mentre successivamente a tale data, è pari al valore della tariffa premio sull’autoconsumo.


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