MAGGIOLI EDITORE - La Gazzetta degli Enti Locali


Partenza a scaglioni per il Sistri
Arriva il dm di proroga degli obblighi per la tracciabilità dei rifiuti. Più tempo per i più piccoli

Un sospiro di sollievo per le imprese e gli enti obbligati ad aderire al Sistri, il nuovo sistema per la tracciabilità dei rifiuti. A pochi giorni da quella che avrebbe dovuto essere la dead-line (1° giugno) delle sperimentazioni, e la piena entrata a regime del nuovo meccanismo di monitoraggio informatico e satellitare, arriva, con decreto, la tanto attesa proroga per consentire, soprattutto agli operatori di minori dimensioni, di risolvere i problemi tecnici e operativi finora emersi. Partiranno prima imprese ed enti più grandi, a seguire i più piccoli individuati in base al numero di dipendenti. «La rimodulazione in chiave di progressività dell’entrata in vigore», ha spiegato il ministro dell’ambiente, Stefania Prestigiacomo, «sarà utile a collaudare il sistema e aiuterà le aziende a prendere confidenza con le procedure». Il dm con il nuovo calendario è solo uno dei tasselli che compongono l’accordo ministero-imprese finalmente raggiunto. Confermata la necessità di ritardare le sanzioni, che sarà oggetto di una modifica legislativa («forse con un dlgs», ha detto ieri il ministro) e di prevedere una procedura per operare in caso di malfunzionamenti incolpevoli (si veda ItaliaOggi di mercoledì). I primi a partire, dunque, saranno imprese ed enti produttori di rifiuti speciali pericolosi (e speciali non pericolosi in base alla legge) con più di 500 dipendenti: il sistema diverrà obbligatorio il 1° settembre. Per quella data dovranno essere pronti anche: imprese ed enti che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale in quantità annua superiore a 3.000 tonnellate; imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero o smaltimento; commercianti e intermediari di rifiuti. Il 1° settembre è anche la data di riferimento per i soggetti obbligati non menzionati nel decreto di proroga e per coloro per i quali l’iscrizione al Sistri è facoltativa. Un mese dopo, il 1° ottobre 2011, sarà il turno dei produttori di rifiuti che hanno da 251 a 500 dipendenti, nonché dei comuni, enti, imprese che gestiscono i rifiuti urbani in Campania. Il 2 novembre partiranno invece imprese ed enti produttori di rifiuti che hanno da 51 a 250 dipendenti. Il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti partirà il 1° dicembre per imprese ed enti che hanno da 11 a 50 dipendenti, chiamati all’appello Sistri assieme a imprese ed enti che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale fino a 3.000 tonnellate. Le mini-imprese, con meno di dieci dipendenti, partiranno il 2 gennaio. «L’accordo di proroga finalmente coglie le gravi difficoltà di funzionamento denunciate dagli imprenditori e dimostrate in occasione del click day», ha ricordato ieri Giorgio Guerrini, presidente di ReteImprese Italia, «il rinvio dovrà servire a individuare, con il ministero, le soluzioni per superare i problemi di impasse tecnologica e garantire l’efficacia del sistema di tracciabilità». «È evidente», ha sottolineato Filippo Bernocchi, vicepresidente Anci con delega alle politiche energetiche e ai rifiuti, «che ogni cambiamento radicale necessita di una preparazione più che adeguata. Come Anci siamo già impegnati con il ministero a definire una serie di protocolli di collaborazione che vedono coinvolte altre istituzioni e organizzazioni, che potranno accompagnare al meglio l’avvio del Sistri». Il testo del decreto ministeriale Art. 1 (Proroga di termini) 1. Il termine di cui all’articolo 12, comma 2 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 28 settembre 2010, e dal decreto ministeriale 22 dicembre 2010, è prorogato al 1° settembre 2011 per: a) i produttori di rifiuti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, che hanno più di 500 dipendenti; b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che hanno più di 500 dipendenti; c) le imprese e gli enti che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale autorizzati per una quantità annua complessivamente trattata superiore a 3.000 tonnellate; d) i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere c) e d) del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52. 2. Il termine di cui all’articolo 12, comma 2 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 28 settembre 2010, e dal decreto ministeriale 22 dicembre 2010, è prorogato al 1° ottobre 2011 per: a) i produttori di rifiuti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, che hanno da 251 a 500 dipendenti; b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che hanno da 251 a 500 dipendenti; c) i Comuni, gli Enti e le imprese che gestiscono i rifiuti urbani della Regione Campania. 3. Il termine di cui all’articolo 12, comma 2 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 28 settembre 2010, e dal decreto ministeriale 22 dicembre 2010, è prorogato al 2 novembre 2011 per: a) i produttori di rifiuti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, che hanno da 51 a 250 dipendenti; b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che hanno da 51 a 250 dipendenti. 4. Il termine di cui all’articolo 12, comma 2 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 28 settembre 2010, e dal decreto ministeriale 22 dicembre 2010, è prorogato al 1° dicembre 2011 per: a) i produttori di rifiuti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, che hanno da 11 a 50 dipendenti; b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che hanno da 11 a 50 dipendenti; c) le imprese e gli enti che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale autorizzati per una quantità annua complessivamente trattata fino a 3.000 tonnellate. 5. Il termine di cui all’articolo 12, comma 2 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 28 settembre 2010, e dal decreto ministeriale 22 dicembre 2010, è prorogato al 2 gennaio 2012 per i produttori di rifiuti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, che hanno fino a 10 dipendenti. 6. Il termine di cui all’articolo 12, comma 2 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 28 settembre 2010, e dal decreto ministeriale 22 dicembre 2010, è prorogato al 1° settembre 2011 per i soggetti di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, non menzionati nei commi da 1 a 5 del presente articolo, nonché per i soggetti di cui all’articolo 4 del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52. 7. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


www.lagazzettadeglientilocali.it