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All'estero con i figli, paternità certificata
Circolare del ministero dell'interno

Per i genitori che accompagnano i propri figli minori di 14 anni all’estero, è preferibile che, per semplificare i controlli alla frontiera, portino con sé un documento che comprovi la potestà genitoriale sul minore come, per esempio, un certificato di nascita con l’indicazione della paternità o maternità. Inoltre, la carta d’identità, sia in forma cartacea che elettronica, dovrà riportare la firma del titolare, qualora lo stesso abbia già compiuto 12 anni. Queste alcune delle indicazioni contenute nella circolare n. 15, diffusa lo scorso 26 maggio dal Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Mininterno, in merito alle nuove disposizioni in materia di rilascio della carta d’identità ai minori, contenute nel decreto legge n. 70/2011 (meglio noto come decreto sviluppo). La nota del Viminale, pertanto, ricorda che per effetto di tali disposizioni, è stato abrogato il limite minimo di età previsto per il rilascio della carta d’identità (precedentemente fissato in quindici anni) stabilendo una validità temporale di tale documento, in relazione all’età del minore richiedente. In dettaglio, oggi si prevede che la carta d’identità per i minori fino a tre anni, abbia una validità di tre anni, mentre per i minori di età compresa fra tre e 15 anni, il documento di riconoscimento sia valido per cinque anni. La circolare in oggetto, pertanto, precisa che per il rilascio di tale documento ai minori, ai fini dell’espatrio, è necessario l’espresso assenso dei genitori o di chi ne fa le veci, oltre che la dichiarazione di assenza di motivi ostativi all’espatrio. In tali ipotesi, la nota del Viminale, precisa che i comuni dovranno acquisire il predetto assenso, anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio. In più, la carta d’identità, sia essa in forma cartacea che in formato elettronico, dovrà riportare la firma del titolare che abbia compiuto 12 anni, tranne nel caso in cui lo stesso sia impossibilitato a firmarla. In particolare, la circolare in esame precisa che, tra le disposizioni recate dal dl n. 70/2011, vi è quella che prevede, per il minore di quattordici anni, l’uso della carta d’identità valida per l’espatrio a condizione che lo stesso viaggi in compagnia di almeno uno dei genitori, ovvero di chi ne fa le veci, ovvero che venga menzionato su una dichiarazione, rilasciata da chi fornisce l’assenso o l’autorizzazione (convalidata dalla questura o da un’autorità consolare), il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto cui il minore è affidato (così come si prevede per il passaporto o il lasciapassare). Tuttavia, rileva la circolare, è preferibile che, per semplificare le operazioni di controllo alla frontiera, i genitori (o l’affidatario), portino con sé un «documento idoneo» che attesti la titolarità della potestà genitoriale sul minore. A titolo esemplificativo, un certificato di nascita con l’indicazione della paternità e/o maternità. Infine, la circolare precisa che le nuove disposizioni sulla validità e sulle modalità di rilascio delle carte d’identità ai minori, si applicano anche ai documenti non validi per l’espatrio, rilasciate a cittadini stranieri.


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