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Iter agevolato per i beni immobili fino a 70 anni
DL SVILUPPO

Modifiche al vincolo sul trasferimento dei beni di interesse culturale agli enti territoriali, al fine di sostenere il processo del federalismo demaniale. L’articolo 4 del Dl sviluppo (70/2011) contiene alcune disposizioni che impattano in maniera rilevante su questo fronte: i commi 17 e 18, introducono alcune correzioni al Dlgs 85/2010 (federalismo demaniale), mentre il comma 16 modifica il Dlgs 42/2004 (Codice dei beni culturali). Quest’ultima disposizione – con l’obiettivo di accelerare il federalismo demaniale – semplifica il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica nei Comuni che adeguano i propri strumenti urbanistici alle prescrizioni dei piani paesaggistici regionali. Viene innovato l’articolo 10 comma 5 del Codice dei beni culturali, elevando da 50 a 70 anni la soglia d’età oltre la quale i beni immobili di proprietà pubblica sono sottoposti a un regime speciale. Tra le disposizioni di tutela previste dal Codice sono ricomprese: – misure di protezione (articoli 21 e seguenti, che stabiliscono, tra l’altro, le tipologie di interventi vietati o soggetti ad autorizzazione); – misure di conservazione (articoli 29 e seguenti, che includono anche obblighi conservativi); – norme relative alla circolazione dei beni (articoli 53 e seguenti), nel cui ambito rientrano anche le disposizioni concernenti i beni inalienabili. Con il prolungamento del termine da 50 a 70 anni, si sottraggono alla procedura dettata dall’articolo 5, comma 5, del Dlgs 85/2010 – in cui si prevede la necessità di un apposito accordo di valorizzazione con il ministero per i Beni culturali – un rilevante numero di immobili statali o di enti pubblici non economici, realizzati dopo il 1941, spesso privi di effettivo interesse culturale. In coordinamento con questa norma, la lettera b) del comma 16 citato in precedenza sposta a 70 anni il limite di età dei beni immobili per i quali vige la presunzione di interesse culturale, fino a quando non sia stata effettuata la relativa verifica. La verifica dell’interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico (il cosiddetto “interesse culturale”), richiesto ai fini della definizione di bene culturale, è effettuata, d’ufficio o su richiesta dei soggetti cui le cose appartengono, da parte dei competenti organi del ministero per i Beni culturali. In caso di accertamento positivo dell’interesse culturale, i beni continuano ad essere soggetti alle disposizioni di tutela. Nel caso di verifica con esito negativo, invece, vengono esclusi dall’applicazione di tale disciplina (comma 4). La lettera c) dispone l’inalienabilità dei beni immobili la cui esecuzione risalga ad oltre 70 anni, fino alla conclusione del procedimento di verifica del l’interesse culturale (articolo 54 comma 2 lettera a) del Codice). Con la lettera d), che interviene sull’articolo 59 del Codice, viene circoscritto ai soli beni mobili l’obbligo di denunciare al ministero per i Beni culturali il trasferimento della detenzione, mentre permane, sia per mobili che immobili, con riferimento agli atti che ne trasferiscono la proprietà. Infine la lettera e), semplifica il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica conferendo al parere del soprintendente natura obbligatoria non vincolante, nei casi in cui i Comuni abbiano recepito nei loro strumenti urbanistici le prescrizioni del piano paesaggistico regionale e il ministero per i Beni culturali abbia valutato positivamente l’adeguamento. La stessa disposizione introduce il meccanismo del silenzio-assenso prevedendo che, qualora tale parere non sia reso entro 90 giorni dalla ricezione degli atti di positiva verifica e di prescrizione d’uso emessi dalla Regione e dal ministero per i Beni culturali, lo stesso si consideri favorevole.


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