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Non è assoggettabile all'Iva il contributo della Regione
Ctr Valle d'Aosta. Esclusa la rilevanza

Non scontano l’Iva i contributi regionali destinati a favorire iniziative dirette alla promozione e al sostegno di un settore economico meritevole di tutela. Inoltre, le condizioni richieste dalla norma per la loro erogazione costituiscono «presupposti» e non sono «obblighi» gravanti sul futuro beneficiario. Sono queste le conclusioni espresse dalla Ctr Valle d’Aosta nella sentenza 1/2/11. La controversia riguarda un contributo del-l’importo di 400mila euro, che la Regione autonoma aveva assegnato nel 2004 a una cooperativa di produzione di latte e formaggio locali. Secondo il Fisco, la contribuente, al fine di beneficiare del contributo, aveva posto in essere tutta una serie di azioni promozionali e pubblicitarie, avvalendosi di prestazioni per oltre 420 mila euro di una società specializzata. Tali contributi, quindi, non potevano essere considerati «a fondo perduto» e dovevano pagare l’Iva. Seguiva la rettifica dell’ufficio, che recuperava circa 80mila euro di imposta, al netto di sanzioni e interessi. La società presentava ricorso, che veniva accolto dalla Ctp. Tuttavia il Fisco insisteva nella sua pretesa tributaria e ricorreva in appello. La Ctr ha rigettato l’impugnazione e ha osservato, dapprima, come l’erogazione del contributo non rientrasse nelle operazioni di cessioni di beni rilevanti ai fini Iva: né nelle fattispecie «generali» previste dal comma 1 dell’articolo 2 del Dpr 633/72, né nelle fattispecie «equiparabili» del comma 2 e neanche in quelle «escluse» indicate nel comma 3. Stesse considerazioni valevano per le prestazioni di servizi, in qualunque maniera le si volesse qualificare. Inoltre non c’era alcun collegamento tra corrispettivo percepito e attività svolta a favore dell’ente erogatore, perché le presunte prestazioni non erano nient’altro che i «presupposti» richiesti dalle norme per l’erogazione del contributo. Questi contributi erano tutti finalizzati a favorire iniziative per la promozione e il sostegno di un settore economico meritevole di tutela, e quindi non era ravvisabile alcun obbligo di fare a carico dei soggetti beneficiari. La Ctr ha ritenuto, poi, che le fatture pagate allo studio pubblicitario non costituivano la motivazione dell’accertamento e che l’Iva detratta non dimostrava affatto che i contributi regionali fossero a loro volta assoggettabili al l’imposta.


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