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Carta d'identità in culla, le anagrafi scaldano i motori
GIUSTIZIA E SOCIETA'

Carta d’identità anche in culla. Parte la macchina organizzativa delle anagrafi comunali per dare attuazione alla norma del decreto sviluppo (art. 10 del dl 13 maggio 2011 n.70) che ha soppresso il limite minimo di età per il rilascio del documento di identità precedentemente fissato a 15 anni. A dare il via all’operazione è una circolare (n.15/2011) del ministero dell’interno (dipartimento affari interni e territoriali) che ha soprattutto puntato l’attenzione sui nuovi termini di validità, previsti dal decreto, differenziati in base all’età del minore: tre anni per i minori di anni tre e cinque anni per i minori di età compresa tra tre e 18 anni. La circolare chiarisce che, ai fini del rilascio ai minori della carta d’identità valida per l’espatrio, è necessario l’assenso dei genitori, oltre alla dichiarazione di assenza di motivi ostativi all’espatrio. Il documento, sia in formato elettronico che cartaceo, dovrà essere firmato dal titolare se ha compiuto 12 anni. Fino ai 14 anni di età la carta d’identità potrà essere utilizzata per espatriare solo se il minore viaggi in compagnia di uno dei genitori (o di chi ne fa le veci) oppure se venga menzionato, in una dichiarazione convalidata dalla questura, il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui il minore è affidato. Per semplificare i controlli alla frontiera, la circolare suggerisce agli operatori demografici di informare i genitori sull’opportunità di munirsi di idonea documentazione comprovante la titolarità della potestà sul minore (per esempio un certificato di nascita con indicazione della maternità e della paternità). La circolare, infine, ricorda che i minori di 12 anni saranno esentati dal rilevamento delle impronte digitali. E che le nuove disposizioni si applicano anche alle carte d’identità non valide per l’espatrio, rilasciate a cittadini stranieri.


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