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Comuni, obbligo di telematica
Sportello Unico attività produttive

Acceleratore premuto sullo sportello unico delle imprese. Se il Comune non provvede a fornire alle Camere di commercio i dati necessari affinché lo Sportello unico per le attività produttive possa essere attivato dalla Camera di commercio, il Prefetto può nominare un commissario ad acta. È questo quanto hanno proposto le commissioni permanenti bilancio, tesoro e programmazione e finanze nel ddl di conversione del decreto legge Sviluppo (si veda ItaliaOggi di ieri), entrato in vigore lo scorso 13 maggio (dl 70/2011). Lo Sportello, comunemente chiamato Suap, formalmente istituito più di dieci anni fa con il dlgs 112/1998, ma di fatto mai decollato in quanto non obbligatorio, ha subito un’accelerazione con il dl 112/2008 che aveva idealmente previsto, con l’articolo 38, l’«impresa in un giorno» di cui lo Suap doveva rappresentare il naturale strumento per la sua realizzazione. Da allora, grazie anche al dlgs 59/2010 di recepimento della direttiva Servizi, la strada è stata in discesa fino a quando con il dpr n. 160/2010, pubblicato nella GU del 30 settembre 2010, (la data di pubblicazione è importante perché a questa fanno riferimento i diversi step previsti per la sua attuazione) sono state dettate le disposizioni di dettaglio di questo strumento di semplificazione ed il 29 marzo avrebbe dovuto, nelle intenzioni del legislatore, rappresentare la data di svolta. Ciò in quanto da tale data le Scia, segnalazione certificata d’inizio attività, avrebbero dovuto essere trasmesse soltanto con modalità telematica o ai comuni che avevano ottenuto l’accreditamento dal ministero dello sviluppo economico o dalla Camera di commercio se l’amministrazione comunale territorialmente competente fosse rimasta inattiva. Sta di fatto che pochi giorni prima della scadenza del 29 marzo scorso una circolare a firma congiunta dei responsabili degli uffici legislativi del ministero della semplificazione e dello sviluppo economico aveva informato gli enti interessati che tutto poteva continuare come prima, nel senso che le Scia potevano continuare a essere presentate in forma cartacea. Ciò in quanto gli enti locali avevano difficoltà a informatizzarsi. Dalla lettura dell’articolato normativo che le commissioni parlamentari hanno licenziato, emerge ora che il Commissario ad acta nominato dal Prefetto avrà il compito di fornire alle camere di commercio gli elementi necessari all’intervento sostitutivo, che sarà peraltro limitato, perchè sarà il Comune interessato a concludere il procedimento relativo all’esercizio dell’attività di impresa in quanto non c’è stato trasferimento di funzione. Di conseguenza, i comuni dovranno comunque disporre dei requisiti per il procedimento telematico previsto espressamente dal Codice dell’Amministrazione digitale (dlgs 235/2010). La disposizione che prevede la nomina del Commissario ad acta perché le Camere di commercio possano essere messe nella condizione di operare in sostituzione dei comuni inadempienti, non lascia spazi di sorta a ulteriori rinvii, in vista della prossima scadenza di fine settembre. Da tale data, infatti, non soltanto le Scia ma anche tutte le domande relative all’esercizio dell’attività di impresa dovranno essere inoltrate telematicamente. Ciò in quanto in base alla normativa vigente (art. 38 del dl 112/08), gli Suap devono essere l’unico punto d’accesso per le pratiche amministrative relative allo svolgimento dell’attività imprenditoriale. In altre parole tutte le comunicazioni, comprese le Scia, devono transitare attraverso questo canale telematico ai sensi dell’art. 5 del dpr 160/2010 e, successivamente, le richieste di autorizzazione ai sensi dell’articolo 7 del medesimo decreto.


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