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Tariffe modulate su investimenti e gestione delle reti
Dal «sì» al quesito sull'acqua

Le relazioni tra amministrazioni locali e società affidatarie dei servizi pubblici locali sono regolate da un complesso sistema di norme e devono essere comunque reimpostate per ottimizzare gli investimenti. L’abrogazione dell’articolo 23-bis della legge n. 133/2008 non ha scalfito l’articolato sistema normativo regolante i rapporti tra amministrazioni pubbliche e società partecipate, formato negli anni da varie leggi di natura finanziaria. Continuano pertanto a esplicare i loro effetti nei rapporti tra enti locali e società in house o miste l’articolo 13 della legge n. 248/2006 (limiti relativi all’affidamento di servizi strumentali), l’articolo 3, comma 27 della legge n. 244/2007 (verifica della coerenza delle partecipate con le attività istituzionali dell’ente socio), l’articolo 18 della legge n. 133/2008 (regole pubblicistiche per le assunzioni nelle partecipate e limiti alla spesa per il personale). In questo quadro incidono anche le previsioni dell’articolo 6, comma 19 (divieto di ripiano delle perdite delle partecipate) e dell’articolo 14, comma 32 (divieto di costituzione e liquidazione delle società partecipate da Comuni con meno di 30mila abitanti) della legge n. 122/2010. L’esito positivo del secondo quesito referendario sull’acqua (quesito numero 2) ha determinato l’eliminazione dell’adeguata remunerazione del capitale investito portando all’attenzione il tema della corretta gestione delle reti e dei relativi piani di investimento. Questi aspetti devono essere oggetto di una dettagliata regolamentazione nei contratti di servizio, non solo per quello idrico, ma per tutte le tipologie di servizi pubblici locali. I Comuni, in particolare, entrano in gioco su questo versante, poichè sono chiamati a ripensare alle politiche strutturali delle reti e al finanziamento delle stesse, anche in rapporto alle tariffe. Lo stesso articolo 154 del Dlgs n. 152/2006 al comma 7 prevede che l’eventuale modulazione della tariffa tra i Comuni (appartenenti al medesimo Ato) tiene conto degli investimenti pro capite per residente effettuati dai Comuni medesimi che risultino utili ai fini dell’organizzazione del servizio idrico integrato. La norma evidenzia quindi la possibilità di intervento attivo degli enti locali sulle reti, con incidenza direttamente valutabile anche sulle tariffe e con conseguente necessità di clausole che regolino la messa a disposizione dei nuovi impianti ai soggetti gestori. Se le linee di rapporto istituzionale sono ampiamente dettagliate dalla normativa, i profili operativi e di regolazione devono essere ridisciplinati nei contratti di servizio, per i quali valgono le norme “sopravvissute” dell’articolo 113 del Tuel (comma 11) e quelle delle normative speciali (ad esempio l’articolo 151, comma 2 dello stesso Dlgs n. 152/2006, che prevede i dettagliati contenuti della convenzione per il servizio idrico).


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