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L'auto nello spesometro, la casa no
I chiarimenti delle Entrate. In una circolare le risposte dell'Agenzia alle domande fatte nel corso di Telefisco 2011

Le autovetture vanno nello spesometro, gli immobili no. È questo uno dei passaggi più significativi, in tema di spesometro, della circolare 28/E di ieri con cui l’agenzia delle Entrate ha formalizzato le risposte fornite nel corso degli incontri tenutisi a gennaio 2011 con la stampa specializzata, in particolare in occasione di Telefisco. Proprio in considerazione della datazione, le posizioni espresse nella circolare di ieri sono in parte superate da quanto chiarito con una precedente circolare – la 24/E del 30 maggio scorso – la cui emanazione ha altresì giustificato l’eliminazione di alcune risposte fornite in quelle occasioni (ad esempio, quella che induceva a ritenere necessaria l’inclusione delle prestazioni non territoriali riepilogate in Intrastat). Rimane invece di attualità la questione della segnalazione delle automobili e degli immobili, come dimostra la reiterata presenza di questo tema nei quesiti posti agli esperti del Sole 24 Ore in occasione del forum sullo spesometro tenutosi dal 17 al 20 giugno. In particolare, è stato da più parti chiesto se l’auto acquistata da un professionista o da un imprenditore per un importo superiore alla soglia di 3mila euro dovesse essere oggetto di comunicazione, così come la cessione, anche a privati. Il dubbio nasce dal fatto che, secondo una idea ricorrente, il particolare regime pubblicistico a cui sono sottoposte le autovetture (iscrizione al Pra) escluderebbe l’obbligo di segnalazione, in quanto la necessaria informativa sarebbe già a disposizione del fisco. In proposito, confermando quanto espresso nel corso di Telefisco, nella circolare di ieri l’agenzia delle Entrate ha ufficializzato la necessità di includere nello spesometro gli acquisti e le vendite di automobili. Infatti, così come previsto dal provvedimento delle Entrate del 22 dicembre 2010, non vanno riepilogate, in quanto escluse dall’obbligo, le operazioni già “schedate” nell’anagrafe tributaria in conformità all’articolo 7 del Dpr 605/73, e le compravendite di autovetture non sono monitorate attraverso questo canale, da cui la necessità di inserirle nello spesometro. Per lo stesso principio, in quanto comunicate all’anagrafe tributaria, restano fuori dallo spesometro le operazioni aventi ad oggetto le cessioni e gli acquisti di immobili. Con riferimento alle autovetture, il regime illustrato comporta, dal lato del cedente che effettua le vendita nell’esercizio d’impresa o professione, la necessità di comunicare la vendita del mezzo quando di importo pari o superiore a 3mila euro al netto di Iva. Nel caso di cessione di un’auto usata nel regime del margine (analitico), la circolare 24/E/2011 ha chiarito che la soglia di rilevanza va riferita al margine, restando esclusa dal computo la quota non soggetta ad Iva. Poiché, inoltre, nelle vendite effettuate in questo regime l’Iva non può essere indicata separatamente in fattura, in conformità alla citata prassi, la soglia da osservare per la comunicazione sarà di 3.600 euro al lordo dell’imposta. Se, poi, la cessione è effettuata da un privato che ha lasciato l’auto in conto vendita presso un concessionario, non dovrà essere effettuata alcuna segnalazione ai fini dello spesometro, in quanto quest’obbligo sussiste solo in capo ai soggetti passivi Iva. Quanto alle operazioni effettuate nei confronti di privati, la circolare di ieri ribadisce la necessità di effettuare la comunicazione in tutte le ipotesi in cui si verifica l’obbligo di emissione della fattura, ma non chiarisce se, in caso di emissione volontaria del documento, la soglia da osservare sia di 3mila euro più Iva o di 3.600 euro al lordo dell’imposta, questione non indifferente se si tiene conto del fatto che il prodotto (per esempio generi alimenti) o servizio (per esempio ristorazione) oggetto di fatturazione potrebbe essere tassato con aliquota ridotta. Per il 2010, inoltre, è confermato che la comunicazione concerne solo le operazioni per cui è obbligatoria la fattura ancorché effettuate nei confronti di privati, di importo non inferiore a 25mila euro al netto di Iva e lo stesso, si ritiene, debba valere anche quando la fattura è stata emessa non in forza di un vincolo normativo, ma per prassi aziendale.


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