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Quando la casa rurale è esente da Ici
DIRITTO E FISCO

Qualora ricorrano giustificati motivi, la casa rurale anche non direttamente abitata dall’imprenditore agricolo e dai suoi familiari è esente da Ici; infatti, la mancata disponibilità per motivi di «forza maggiore» non è ostativa al riconoscimento delle agevolazioni fiscali. Sono le conclusioni della Commissione tributaria regionale del Lazio, che si leggono nella sentenza n. 320/14/11 depositata in segreteria il 5 maggio scorso. Nella sentenza oggetto del commento, i giudici regionali capitolini capovolgono completamente la decisione dei colleghi della provinciale di Roma e, accogliendo il ricorso introduttivo del contribuente annullano gli accertamenti e ricordano quali siano i principi che disciplinano l’Ici sugli immobili rurali; inoltre stabiliscono che, l’immobile non utilizzato perché in ristrutturazione, è comunque esente dalle varie imposte. «È opportuno ricordare», osserva il collegio regionale, «che quando i fabbricati sono destinati all’abitazione di coloro che attendono col proprio lavoro alla manuale coltivazione della terra, o al ricovero del bestiame o alla conservazione e prima manipolazione dei prodotti agrari dei terreni, nonché alla custodia di macchine e attrezzi agricoli non possono essere valutati separatamente dal terreno agricolo sul quale insistono». Ne consegue che il fabbricato in questione è esente dalle imposte e, nel caso particolare, dall’Ici. Nel caso specifico l’immobile era censito nella categoria catastale A/4, tuttavia la destinazione agricola era stata successivamente «sanata» catastalmente, e la condizione era stata evidenziata nel ricorso. I giudici romani hanno motivato la loro decisione essenzialmente sul fatto che la ricorrente ha dimostrato di aver acquistato i terreni (su cui insiste il fabbricato) con i benefici fiscali previsti per l’acquisto della piccola proprietà contadina di cui alla legge n.604/54 e successive modificazioni, allegando sia la certificazione di iscrizione all’Inps che l’ altra documentazione. Di contro, la Commissione ha stabilito che quando ricorrano cause di forza maggiore documentate (il fabbricato era in completa ristrutturazione) l’immobile non deve essere necessariamente utilizzato subito.


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