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Fondi decentrati, conta il 2010
I chiarimenti del Mef. Il tetto al trattamento individuale non comprende il salario accessorio

I fondi per le risorse decentrate del 2011/2012 e 2013 non devono superare quello del 2010 nel loro complesso e nella parte stabile; il taglio deve essere effettuato per le riduzioni rispetto all’anno 2010. Il tetto al trattamento economico individuale non comprende il salario accessorio legato alle prestazioni svolte; la spesa per il personale cessato su cui calcolare il tetto per le nuove assunzioni comprende anche la riduzione del fondo; i buoni pasto non possono in questo triennio aumentare di importo e le amministrazioni che hanno corrisposto compensi finanziati con l’incremento del fondo consentito agli enti virtuosi dopo il mese di maggio dello scorso anno devono recuperare tali somme. Sono queste, oltre a quelle sulle progressioni economiche e di carriera di cui all’articolo pubblicato su ItaliaOggi di venerdì 17 giugno, le principali indicazioni che si ricavano dalla circolare del ministro dell’economia e delle finanze n. 12 del 15 aprile 2011 «Applicazione dell’articolo 9 dl 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010 n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica». Gli enti locali, come le regioni e le aziende del servizio sanitario nazionale, non risultano tra le destinatarie della circolare. Ma, questo è un dato meramente formale, in quanto le disposizioni commentate si applicano a tutte le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della p.a. come individuate dall’Istat, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, legge n. 196/2009, ambito in cui sono inclusi comuni, province, altri enti locali, regioni ed enti del servizio sanitario nazionale. Il comma 2-bis dell’articolo 9 del dl n. 78/2010 stabilisce che il fondo per la contrattazione decentrata degli anni 2011, 2012 e 2013 non dovrà superare quello dell’anno 2010. Tale disposizione si riferisce anche al fondo per contrattazione decentrata dei dirigenti. Non viene fornito dalla circolare alcun chiarimento sulla estensione di questo tetto anche al fondo per il lavoro straordinario del personale. Per il ministero di via XX Settembre occorre riferirsi ai fondi costituiti sulla base «della normativa contrattuale vigente»; in caso di superamento del «valore del fondo determinato per l’anno 2010, esso va ricondotto a tale importo». La circolare, modificando l’impostazione data da alcune sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, dice espressamente che «le singole voci retributive variabili possono incrementarsi o diminuire». Tale possibilità non vale per la parte stabile: la circolare richiama espressamente il tetto non valicabile dell’anno 2010. Ricordiamo che la circolare della Ragioneria generale dello stato n. 40/2010 aveva espressamente chiarito che le risorse del fondo «non potranno in ogni caso prevedere incrementi derivanti da disponibilità finanziarie a qualsiasi titolo determinate, ivi compresa la Ria del personale cessato». È da considerare preclusa la possibilità di disporre aumenti ex articolo 15, commi 2 e 5 (per quest’ultimo sia per la parte variabile che per quella stabile) rispetto a quanto stanziato allo stesso titolo nell’anno 2010. La circolare non dice nulla sulle voci che sono alimentate da risorse previste da specifiche disposizioni di legge, né sulla corresponsione dei compensi Istat per il censimento. La riduzione del fondo va operata in caso di diminuzione del numero dei dipendenti in servizio nell’anno 2010. La circolare suggerisce di fare ricorso alla media aritmetica tra il personale in servizio allo 1 gennaio e quello in servizio al 31 dicembre, sia del 2010 che dell’anno che con esso si deve confrontare. Il taglio deve essere effettuato in proporzione alla incidenza media di un dipendente sul fondo stesso, quindi prescindendo da quanto in effettivo godimento ed escludendo «le risorse derivanti da incarichi aggiuntivi e dai servizi resi dal personale in conto terzi». Da sottolineare infine che, con una tesi assai discutibile, si sostiene che le progressioni economiche disposte nel triennio 2011/2013 produrranno effetti economici solamente dal 2014 e fino ad allora le risorse sono rese indisponibili, cioè devono essere incamerate dal bilancio.


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