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Dal 2012 il ricorso inizia con il «reclamo»
LA MANOVRA - Contenzioso fiscale/Processo tributario. Per arrivare alla mediazione

Mini-rivoluzione per il processo tributario con l’avvento dei nuovi istituti del “reclamo” e della “mediazione” obbligatori in ragione della tipologia di atto e del valore della controversia. La manovra tende a decongestionare le Commissioni tributarie prevedendo che, per le controversie di valore non superiore a 20mila euro relative ad atti emessi dall’agenzia delle Entrate, chi intende proporre ricorso è obbligato alla preventiva presentazione di un “reclamo”, pena l’inammissibilità dell’eventuale ricorso, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio (fatta eccezione per le controversie relative ad atti volti al recupero di aiuti di Stato). Il valore della lite si determina facendo riferimento all’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato: solo nel caso in cui l’atto abbia per oggetto l’irrogazione delle sole sanzioni, il valore della lite è rappresentato dalla loro somma. Ricorrendo queste circostanze il contribuente dovrà proporre formale reclamo al-l’ufficio che ha emesso l’atto, avvalendosi delle disposizioni attualmente previste in materia di assistenza tecnica, di requisiti del ricorso e di termini e modalità di presentazione, laddove applicabili: lo stesso potrà, inoltre, contenere anche una proposta di mediazione completa della rideterminazione dell’ammontare della pretesa. A questo punto la palla passa all’ufficio destinatario del reclamo: laddove questo non intenda arrivare all’annullamento totale o parziale dell’atto e nemmeno accogliere la proposta di mediazione formulata dal contribuente, può a sua volta formulare una “controproposta” di mediazione che il contribuente può scegliere di accettare o meno. Tuttavia, decorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l’accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso e da questa data decorrono i termini per la successiva costituzione in giudizio del ricorrente e della parte resistente: nel caso in cui il reclamo viene respinto in anticipo ai 90 giorni concessi dalla legge, i termini decorrono dal ricevimento del diniego ovvero, in caso di accoglimento parziale, dalla notificazione del relativo atto. Nell’ipotesi in cui si finisca dinanzi al giudice tributario, la parte soccombente è condannata a rimborsare, oltre alle spese di giudizio, una somma pari al 50% delle medesime a titolo di rimborso per gli oneri sostenuti a fronte del nuovo procedimento obbligatorio, ferma restando la possibilità di compensazione, parziale o per intero, delle spese ove ricorrano giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione della sentenza, che hanno indotto la parte soccombente a disattendere la proposta di mediazione. Le nuove disposizioni si applicano con riferimento agli atti suscettibili di reclamo a decorrere dal prossimo 1° gennaio per cui, con ogni probabilità, si tratterà di avvisi di accertamento il cui termine di impugnazione è pendente a quella data: il che significa come le nuove disposizioni potrebbero già impattare sui nuovi accertamenti esecutivi, ricorrendo i requisiti di legge, il cui avvento è stato differito al prossimo 1° ottobre (si veda l’articolo qui sopra)


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