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Addizionale per gestire i rifiuti
SERVIZI PUBBLICI LOCALI - La risposta fornita dall'amministrazione finanziaria con la risoluzione numero 3/DF

Con il nuovo regime del federalismo fiscale municipale è prevista la possibilità di istituire da parte degli enti locali, una addizionale Irpef che finanzi esclusivamente la gestione dei rifiuti. Questo è il senso di una risposta al quesito che un comune della regione Calabria ha rivolto all’amministrazione finanziaria e che verte sull’applicabilità della maggiorazione prevista dall’art. 2 comma 2-bis del dl 26 dicembre 2010 n. 225, convertito nella legge 26 febbraio 2011 n. 10. La risoluzione in esame, per la precisione la n. 3/DF del 16 giugno 2011, fa presente che la prima parte della complessa formulazione normativa in esame stabilisce che, fino a quando non sarà realizzata la completa attuazione delle disposizioni di carattere finanziario in materia di ciclo di gestione dei rifiuti «comprese le disposizioni contenute negli articoli 11 e 12 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 2», la copertura integrale dei costi diretti e indiretti dell’intero ciclo di gestione dei rifiuti, può essere assicurata, anche in deroga alla sospensione del potere di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote attribuiti agli enti territoriali, operante fino all’attuazione del federalismo fiscale, con modalità diverse a seconda che le misure siano poste in essere dalla regione, dai comuni o dalle province. Si assiste perciò a una parziale deroga del blocco delle addizionali deciso per tutte le regioni e per i comuni, tanto che l’amministrazione finanziaria precisa che le disposizioni del dl 195 del 2009 sono considerate unitariamente ad altre disposizioni di carattere finanziario in materia di ciclo di gestione dei rifiuti. In particolare si precisa che l’art. 2 comma 2-bis della disposizione in commento consente per i comuni di aumentare con un apposita maggiorazione, non superiore al vigente importo, l’addizionale del-l’accisa sull’energia elettrica di cui all’art. 6 comma 1 lett. a) e b) del dl 28/11/1988 n. 511 e successive modifiche, qualificandola genericamente come «addizionale Addirpef». Disposizioni analoghe, sono prevista al comma 2-ter dello stesso art. 2 per la Campania, anche in virtù delle note vicende, che perdurano tutt’oggi. Ma la possibilità di istituire l’addizionale del comma 2-bis è prevista genericamente per tutte le regioni italiane. La risoluzione richiama l’attenzione sul rapporto tra il gettito derivante dall’applicazione dell’addizionale e la copertura dei «costi diretti e indiretti dell’intero ciclo di gestione dei rifiuti». Dalla decisione di stabilire una apposita addizionale, deriva la condizione, per l’ente locale, che il gettito derivante dalla stessa può solo concorrere, in via residuale, alla copertura integrale dei costi in questione. Di conseguenza, ai fini dell’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu), della tariffa di igiene ambientale (Tia1) o della tariffa integrata ambientale (Tia2), i comuni devono fissare delle tariffe che contribuiscano, unitamente all’addizionale in esame, alla copertura integrale dei «costi diretti e indiretti dell’intero ciclo di gestione dei rifiuti», ma, in nessun caso, il gettito conseguito deve superare il limite rappresentato dai predetti costi. I comuni che hanno già approvato le maggiorazioni nel bilancio di previsione, possono allegare la deliberazione relativa all’addizionale che entrerà in vigore nell’anno successivo. Tale deliberazione costituirà così a tutti gli effetti un allegato al bilancio previsionale dell’esercizio successivo. Pertanto, come affermato nella risoluzione 1/DF del 2 maggio 2011, si ritiene che detti comuni dovranno provvedere, altresì, con la massima urgenza, ad apportare una variazione di bilancio conseguente alla maggiore entrata derivante dalla maggiorazione in questione riconsiderando con attenzione, per quanto ne deriva, l’allocazione dell’entrata e della corrispondente spesa. Vale la pena di ricordare, per quanto riguarda il versamento dell’addizionale in commento, che essa, secondo le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, è riscossa dal comune con le stesse modalità dell’addizionale sull’accisa sull’energia elettrica. Particolari modalità di riscossione sono riscontrabili nelle Regioni a statuto speciale; la risoluzione in commento, infatti, conclude ricordando che il dlgs 6 maggio 2011, n. 68, recante «Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario», stabilisce all’art. 18, commi 5 e 6, che a partire dall’anno 2012 l’addizionale provinciale è soppressa e il relativo gettito spetta allo Stato. Alla provincia competente per territorio è, poi, devoluto un gettito non inferiore a quello della soppressa addizionale provinciale attribuita nell’anno di entrata in vigore del dlgs n. 68 del 2011.


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