MAGGIOLI EDITORE - La Gazzetta degli Enti Locali


Strada sbarrata senza il reclamo
La mediazione. Dal prossimo l° gennaio

Con la manovra si profila una giustizia tributaria a «doppia velocità» a seconda che la controversia col fisco sia di importo non superiore a 20 mila euro oppure superiore a questa soglia. Nel primo caso, dal 1° gennaio 2012 scatta l’obbligo di “reclamo” contro l’atto impositivo, mentre nel secondo caso bisognerà rivolgersi al giudice tributario (si veda Il Sole 24 Ore del 1° luglio). Un meccanismo legato da un filo rosso alla norma sugli avvisi esecutivi che scatterà dal 1° ottobre. Ma procediamo con ordine. Il nuovo istituto presenta già qualche profilo problematico sul fronte delle difese del contribuente. In presenza dei presupposti per il reclamo (controversia di valore non superiore a 20mila euro relativa ad atti emessi dalla sola agenzia delle Entrate), l’eventuale “omissione” è sanzionata con l’inammissibilità del ricorso, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Ulteriore aspetto da analizzare è l’entrata in vigore della disposizione a decorrere dal 1° gennaio 2012. Quindi anche un avviso di accertamento notificato in questi giorni, per il quale è possibile presentare istanza di adesione, potrebbe soggiacere al nuovo regime in virtù delle diverse sospensioni dei termini di impugnazione che sospingono addirittura alla fine di gennaio 2012 la scelta di imboccare la via del contenzioso. Per il nuovo istituto anche problemi di identità e di compatibilità con l’accertamento con adesione. Non è chiaro perché si debba replicare un contraddittorio seppure nella veste formale del reclamo, quando le parti, già in precedenza, non hanno trovato l’accordo. A meno che il legislatore nel corso dell’iter di conversione del decreto non preveda lo sbarramento all’accertamento con adesione alle controversie che devono obbligatoriamente formare oggetto di reclamo. Inoltre, è stata prevista la possibilità che il reclamo contenga tanto una proposta di mediazione quanto una richiesta di annullamento totale o parziale della pretesa. Ma appare abbastanza improbabile che il contribuente formuli una richiesta di annullamento parziale sapendo che ? in caso di rigetto dell’ufficio ? quelle tesi formeranno oggetto di ricorso e, quindi, attesteranno al giudice per lo meno una sorta di “concorso di colpa”. Infine gli accertamenti esecutivi. Il giorno per effettuare il pagamento, ossia quello di presentazione del ricorso, diventa un termine mobile sostanzialmente a discrezione dell’ufficio. Decorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l’accoglimento della proposta o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso. E quel giorno occorre passare alla cassa, per evitare morosità e, più in là col tempo, l’affidamento all’agente della riscossione.


www.lagazzettadeglientilocali.it