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L'ente paga la tassa per l'Albo degli avvocati dipendenti
Consiglio di Stato. Parere favorevole per un ricorso al Capo dello Stato

Ancora un punto segnato a favore degli avvocati dipendenti degli enti pubblici: la tassa annuale di iscrizione all’Albo deve restare a carico dell’amministrazione di appartenenza. A stabilirlo è la sezione prima del Consiglio di Stato, nel parere 678/2010 del 23 febbraio scorso, richiesto dal dipartimento degli Affari interni e territoriali del ministero dell’Interno, per decidere in ordine a un ricorso straordinario al Capo dello Stato.La materia del contendere è rappresentata dalla delibera adottata da una giunta comunale, con la quale è stata abrogata la possibilità di assumere, a carico del bilancio comunale, la tassa annuale. Con decreto del 31 maggio 2011, pubblicato nei giorni scorsi, il Presidente della Repubblica ha accolto il ricorso proposto dagli avvocati pubblici contro l’abrogazione. «Il Dpr utilizza il buon senso prima ancora del diritto», sostiene Antonella Trentini, vicepresidente dell’Unione nazionale avvocati enti pubblici. La materia è stata oggetto di vari interventi interpretativi. Dapprima, l’Aran, con parere V6.27 del 05 giugno 2002, ha sostenuto che l’avvocato dipendente di una pubblica amministrazione, pur operando esclusivamente a favore di questa, ha un interesse proprio a mantenere l’iscrizione all’albo e, quindi, non è possibile procedere al rimborso della relativa tassa. Nello stesso senso si è espressa la Corte dei conti, sin dalla sezione autonomie, con parere 6935/C21 del 7 giugno 2007, seguite, poi, da una serie di delibere, univoche, delle sezioni regionali. I giudici contabili affermano che, pur se l’iscrizione rappresenta un requisito per l’accesso al posto, la stessa è mantenuta nell’esclusivo interesse dell’ente e procura, al dipendente avvocato, i benefici economici riconosciuti da norme di legge e contrattuali, in caso di soccombenza della controparte. Osserva ancora la Corte dei conti che non è presente, nel nostro panorama legislativo o contrattuale, una norma che autorizzi l’ente ad assumere, a proprio carico, l’onere della tassa di iscrizione all’albo: rappresentando, quest’ultima, un requisito per l’assunzione del dipendente, è lo stesso lavoratore che ne deve sopportare la spesa. Ma, analogamente a quanto si registra a proposito dell’Irap, la giurisprudenza dà ragione agli avvocati, a scapito della prassi. E così il Consiglio di Stato si pone nella linea opposta rispetto ai pareri sin qui esaminati. Partendo dal presupposto che sussiste un rapporto di esclusività che lega il dipendente e l’ente pubblico e che la prestazione resa assume carattere di continuità, giunge a conclusione che la tassa in questione deve rimanere a carico dell’amministrazione di appartenenza, quale unica beneficiaria dei risultati ottenuti dall’avvocato pubblico. Questo in modo del tutto analogo a quanto prevede l’art. 1719 Codice civile, in materia di mandato. Si devono, ovviamente, escludere i casi in cui all’avvocato sia permesso assumere ulteriori incarichi rispetto a quelli conferiti dal datore di lavoro. Il Consiglio di Stato ricorda che nella medesima direzione si era espressa anche la Corte di cassazione, con la sentenza n. 3928/2007, la quale, ribadendo il principio della prestazione resa nell’esclusivo interesse dell’amministrazione pubblica, ha osservato come la tassa di iscrizione non può essere compensata con l’indennità di toga, in quanto quest’ultima ha carattere retributivo, e non può neppure essere considerata come costo sostenuto nell’interesse della persona, al pari delle spese universitarie. È vero che tuttora vige il divieto di estensione del giudicato, ma non si può nascondere che i massimi consessi si sono espressi in maniera univoca e, quindi, sarà improbabile, in sede di ricorso, una diversa soluzione al problema.


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