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Così il Codice digitale rivoluziona gli sportelli
ANCI RISPONDE

Due giorni di full immersion sulla riforma digitale. Do-mani e mercoledì, DigitPA e Anci aprono uno spazio dedicato a tutti i Comuni per fare domande, avere chiarimenti, porre questioni legate all’introduzione del «Codice dell’amministrazione digitale» nella pratica amministrativa. Da gennaio scorso, data di entrata in vigore del nuovo Cad, sono operativi alcuni importanti elementi di riforma dell’am-ministrazione digitale, che si possono riassumere in un concetto: esigibilità di servizi pubblici innovativi e diritto all’utilizzo delle nuove tecnologie nei rapporti con le pubbliche amministrazioni. Tre sono gli assi principali su cui è stata sviluppata la riforma: integrazione e precisazione del quadro normativo: le transazioni e le comunicazioni digitali hanno pieno valore giuridico; regole tecniche condivise: si realizza l’infrastruttura tecnica che assicura la sicurezza e la correttezza delle transazioni digitali; scadenze cogenti per le amministrazioni: la riforma deve avvenire in tempi certi (3, 6, 12, 15 mesi al massimo), scaduti i quali, per effetto della riforma Brunetta, i responsabili del mancato rispetto delle scadenze incorreranno in sanzioni e disincentivi. Oggi i cittadini e le imprese hanno diritto di usare l’Ict per parlare con qualsiasi amministrazione pubblica, e, in particolare, con le amministrazioni comunali che rappresentano il primo e il principale punto di erogazione dei servizi alla cittadinanza. Non è più possibile per un’amministrazione obbligare i cittadini ad andare allo sportello per presentare documenti cartacei, per firmare fisicamente domande o istanze, per fornire chiarimenti: per tutto questo deve essere sempre e dovunque disponibile un canale digitale sicuro, certificato e con piena validità giuridica che permetta di dialogare con l’amministrazione da un computer. Il digitale deve rappresentare la regola nei rapporti tra imprese e amministrazioni e il cartaceo l’eccezione: gli enti devono utilizzare le comunicazioni cartacee solo quando sia impossibile utilizzare quelle telematiche e devono consentire a cittadini e imprese di inoltrare istanze e di effettuare pagamenti per via telematica. Il sito web istituzionale conferma il suo ruolo di vero e proprio front-office, in cui sono pubblicate le informazioni di contatto, di trasparenza e di operatività del l’azione amministrativa. La posta elettronica certificata, che nel Codice assume un ruolo chiave, diventa, per tutte le imprese e i professionisti che per legge devono esserne dotati, e per i cittadini che lo desiderano, il mezzo più veloce, sicuro e valido per comunicare con le amministrazioni pubbliche. Da lì passano comunicazioni, atti e provvedimenti, come pure istanze e dichiarazioni che il cittadino trasmette usando la propria casella Pec anche come strumento che può evitare, nella maggior parte dei casi, l’uso della firma digitale. L’innovazione delineata dal nuovo Cad porterà non solo vantaggi legati al cambiamento tecnologico e conseguenti al l’utilizzo dei nuovi strumenti digitali, ma anche e soprattutto un cambiamento organizzativo e procedurale del rapporto tra amministrazione e cittadini. Un Comune vicino alle esigenze del cittadino e trasparente rafforza la propria funzione, in un processo di crescita di fiducia in grado di generare benefici in tutto il sistema-paese. Il Comune collabora con l’asilo paritario Nel nostro territorio (siamo in Veneto) c’é una scuola d’infanzia paritaria gestita da un comitato genitori. Accanto vi sono 11 sezioni di scuola dell’infanzia statale. Vi è un numero di bambini che non trova accoglienza. L’amministrazione può convenzionarsi con la scuola paritaria di un Comune vicino? Con la legge 53/2003 è stato ridefinito il sistema di istruzione. In attuazione della delega è stato emanato il decreto 59/2004, il quale precisa le finalità della scuola dell’infanzia e dispone il dovere di assicurare la generalizzazione dell’offerta formativa e la possibilità di frequenza. La Regione Veneto ha previsto che le Regioni e i Comuni, in collaborazione con le istituzioni scolastiche e formative e gli organi di partecipazione alla gestione della scuola, promuovono e favoriscono interventi per «generalizzare la frequenza della scuola materna, il suo sviluppo, il miglioramento dei servizi connessi e la sua integrazione nel servizio formativo complessivo» (legge regionale 31/1985, articolo 2). Si ravvisano quindi i presupposti per forme di collaborazione tra Comuni e istituzione scolastica in modo da favorire un miglioramento dell’obbligo formativo. Resta da verificare se i soggetti titolari della gestione della scuola paritaria siano abilitati a stipulare una convenzione con il comune e le condizioni della stessa. La comunicazione dei pasti In relazione al protocollo d’Intesa del 12 settembre 2000, la scuola ritiene che le competenze a essa attribuite, come la comunicazione giornaliera dei pasti e delle diete speciali, non essendo state recepite nelle competenze dei collaboratori scolastici dal Ccnl, non siano più applicabili. Si chiede in merito un parere. Il protocollo d’Intesa del 2000 aveva la funzione di dare continuità di servizio ai servizi scolastici ed all’utenza dopo il trasferimento allo Stato del personale ausiliario, elencando le funzioni da svolgere e definendo i compiti delle scuole, dei Comuni e del personale. Nell’accordo fu stabilito il costo a carico dei Comuni che volevano continuare ad avvalersi dell’opera volontaria del personale non più dipendente. Detto accordo non è stato mai disdetto o modificato. Il citato protocollo ha individuato, con riguardo alle mense scolastiche, come onere a carico delle istituzioni scolastiche la comunicazione giornaliera all’ente del numero e tipologia dei pasti necessari secondo modalità organizzative concordate in sede locale. L’accoglienza e la sorveglianza A chi spetta la funzione di accoglienza e sorveglianza degli alunni che entrano anticipatamente a scuola? I contenuti del protocollo delle “funzioni miste” del personale ausiliario delle scuole è confermato fino alla definizione di un nuovo accordo; continua pertanto a essere vigente l’accordo del settembre 2000, tenuto anche conto di quanto ora dispone il contratto di lavoro del personale della scuola sottoscritto il 29 novembre 2007. Ciò posto, la funzione svolta in occasione dell’accoglienza e sorveglianza degli alunni è di competenza esclusiva del personale ausiliario, in quanto rientra nella specifica declaratoria delle loro mansioni. L’assistenza specialistica Il dirigente scolastico chiede assistenza specialistica ex articolo 13, comma 3, legge 104/92, per un alunno qui residente ma frequentante la scuola primaria di altro Comune. Di chi è la competenza a fornire il servizio? Si premette che: a) la residenza anagrafica è normalmente requisito di riferimento per prestazioni sociali, in particolare in relazione ai principi previsti dalla legge n. 328/2000 sui servizi sociali integrati; b) le Regioni, in genere, prevedono nei bilanci sovvenzioni a favore dei Comuni in relazione ai loro obblighi di assistenza scolastica agli alunni diversamente abili per il diritto allo studio, di cui alla legge 104/1992. Di regola queste sovvenzioni sono legate alle frequenze scolastiche riferite al numero degli alunni diversamente abili. Ciò posto, il requisito dell’iscrizione anagrafica al momento in cui ha luogo la prestazione è elemento determinante al fine della spesa de qua. Tuttavia, in relazione alla considerazione di cui alla suddetta lettera a), si rileva l’esigenza tecnica di un accordo tempestivo tra le rappresentanze dei due Comuni interessati.


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