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Multa da pagare anche se l'autovelox non è «identificato»
Codice della strada. Eccesso di velocità

ROMA – Chi cerca di non pagare una multa per eccesso di velocità non può appigliarsi al fatto che nel verbale non è riportato il numero di matricola dell’apparecchio che ha rilevato l’infrazione. E, se vuole mettere in discussione il motivo con cui gli agenti hanno giustificato il fatto di non averlo fermato subito, deve portare elementi concreti e presentare un’impegnativa querela di falso. Sono le notizie giunte ieri dalle sentenze della Cassazione in materia di infrazioni stradali. Un fronte sempre caldo. La questione del numero di matricola viene in mente a molti: da anni è frequente che gli organi di polizia – per evitare il più possibile contenziosi – lo inseriscano nel verbale, nonostante la norma sul contenuto di tale atto (articolo 383 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada) non lo preveda. Ieri la seconda sezione civile della Cassazione, con la sentenza 14564/11, ha chiarito che tutto va visto in rapporto a un’eventuale lesione del diritto di difesa del cittadino. Che qui non ci sarebbe. Infatti, l’indicazione del numero di matricola serve a risalire all’apparecchio per poterne verificare l’attendibilità. Ma – secondo i giudici – la verifica può avvenire anche dopo aver presentato un ricorso, motivato anche solo dalla presunzione di un errore: sarà a quel punto che l’organo di polizia dovrà indicare quale rilevatore è stato usato ed esibire tutti i documenti ad esso relativi. Inoltre, la Cassazione ha ricordato che i margini per dimostrare la fondatezza del dubbio sull’apparecchio sono stretti: ha ricordato precedenti sentenze che hanno stabilito che la taratura non è obbligatoria (salvo modelli “recenti”, per i quali è prescritta dal costruttore, ndr), che le garanzie date dalle omologazioni dei rilevatori e dalle loro procedure di uso danno già abbastanza garanzie e che tale uso è consentito anche quando l’omologazione è scaduta (dura 20 anni). Tanto più che non occorre presentare la querela di falso per mettere in discussione il valore rilevato (il verbale fa piena prova solo del fatto che il servizio di controllo è stato svolto dagli agenti). La questione del mancato alt immediato al trasgressore, invece, è stata posta alla Cassazione da un automobilista insoddisfatto perché il verbale lo giustificava con l’uso di un apparecchio che non consente di accorgersi dell’infrazione in tempo utile per alzare la paletta (occorrerebbe una seconda pattuglia a valle, ma è pacifico che non c’è alcun obbligo di metterla) e con l’impegno degli agenti che avevano già fermato un altro trasgressore. La Cassazione (sentenza 14561/11) ha ribadito che tali affermazioni sono sufficienti e non vanno dimostrate dall’organo di polizia: chi vuol metterle in dubbio deve portare concreti elementi (come foto o testimonianze) e presentare querela di falso (rischiando di essere controdenunciato per calunnia se non convince i giudici). Va precisato che la questione si pone di rado: il Codice della strada autorizza molti controlli di velocità automatici, senza obbligo di alt.


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