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Vincoli paesaggistici con silenzio-assenso
Edilizia. La Soprintendenza ha 90 giorni per esprimersi

Novità in tema di autorizzazioni paesaggistiche nel decreto sviluppo 70/2011 appena convertito in legge: l’articolo 4 comma 16 modifica il decreto legislativo 42/2004 in materia beni culturali e paesaggio, innovando il peso specifico dei soggetti che vi intervengono. La novità consiste nell’introduzione di un silenzio assenso della Soprintendenza (amministrazione centrale) decorsi 90 giorni da quando riceve gli atti, nei casi in cui gli strumenti urbanistici risultino adeguati alle previsioni paesaggistiche. In precedenza, le procedure in materia ambientale collegavano sempre al silenzio un ostacolo all’attività edilizia, costringendo i privati a contestazioni giudiziarie o a modifiche di progetto. La procedura attuale, per costruire su aree e immobili vincolati, parte dall’articolo 146 del decreto legislativo 42/2004, con un’istanza da indirizzare all’autorità competente alla gestione del vincolo (Regione o ente suo delegato: Provincia, Comune o ente parco). Il soprintendente, organo decentrato del ministero, deve esprimere il proprio parere, obbligatorio ma non sempre vincolante. In particolare, il parere del soprintendente non è vincolante se lo strumento urbanistico comunale (piano regolatore o altra sigla) risulta adeguato al piano paesaggistico. Proprio nei casi in cui il parere della Soprintendenza non è vincolante, e vi è un giudizio favorevole della Regione, il Dl 70 converte il silenzio della Soprintendenza in assenso tacito. Le tappe della procedura sono: entro 40 giorni il Comune (o l’ente delegato dalla Regione) trasmette la richiesta di autorizzazione alla Soprintendenza; questa ha 45 giorni per pronunciarsi in modo espresso, favorevole o contrario. Se la Soprintendenza è contraria all’intervento, deve avvisare gli interessati (provocando osservazioni a norma della legge 241/1990), e nei venti giorni successivi il Comune (o altro ente delegato dalla Regione) «provvede in conformità», cioè si deve adeguare al parere sfavorevole della Soprintendenza, se tale parere è vincolante, mentre può esprimersi favorevolmente al privato, se il parere della Soprintendenza, pur essendo sfavorevole, non è vincolante. Il parere della Soprintendenza (sempre obbligatorio) è vincolante solo nel caso in cui il piano regolatore non è stato adeguato al piano paesaggistico. Se la Soprintendenza non si esprime entro 45 giorni da quando viene interpellata, la Regione può indire una conferenza di servizi che si pronuncia entro 15 giorni. In ogni caso, il silenzio mantenuto per 60 gironi dalla Soprintendenza autorizza la Regione a provvedere autonomamente.


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