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Tracciabilità dovuta
APPALTI/La determina dell'Authority sui pagamenti

Tracciabilità dei pagamenti obbligatoria anche per le acquisizioni in economia mediante amministrazione diretta, quando sia necessario approvvigionarsi dei beni e servizi necessari per l’effettuazione dell’opera o del servizio. L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture rivede il suo precedente avviso e corregge il tiro. Il punto 3.13 della determina 7 luglio 2011, n. 4, che contiene le linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 136/2010 prende atto che gli appalti necessari all’amministrazione diretta non possono sfuggire alla tracciabilità. La precedente determinazione 10/2010 dell’Authority aveva indirettamente qualificato l’istituto dell’amministrazione diretta, escludendo che si tratti di un contratto d’appalto con un operatore economico, cioè con uno dei soggetti considerati dall’articolo 3, commi 19 e 22, del codice dei contratti. Da qui la conclusione della sua sottrazione agli obblighi sulla tracciabilità. Il provvedimento del 2010 aveva, tuttavia, trascurato la circostanza che gli enti per svolgere in amministrazione diretta servizi o forniture debbono disporre materialmente dei mezzi di produzione. O, in mancanza, acquisirli. Era evidente, allora, che gli appalti finalizzati appunto ad ottenere detti mezzi di produzione, proprio in quanto appalti, non potessero sfuggire alla disciplina della tracciabilità: in particolare, l’obbligo di acquisire il codice identificativo della gara (Cig) e tutte le regole sulle clausole contrattuali necessarie a garantire il rispetto dell’obbligo di tracciare i pagamenti mediante conti correnti specificamente indicati. La determina 4/2011 spiega meglio la questione. L’Authority ritiene di specificare che «le acquisizioni di beni e servizi effettuate dal responsabile del procedimento per realizzare le fattispecie in economia sono soggette agli obblighi di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 qualora siano qualificate come appalti». Il che avviene sempre appunto per le acquisizioni dei mezzi di produzione, a meno che non si tratti di mere spese economali, sottratte agli obblighi sulla tracciabilità. Il punto 3.13 della determina 4/2011 torna a precisare invece che «sono soggetti agli obblighi di tracciabilità gli acquisti in economia mediante procedura di cottimo fiduciario, ivi compresi gli affidamenti diretti di cui all’articolo 125, comma 8, ultimo periodo e comma 11, ultimo periodo» del codice dei contratti.


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