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Rendiconto d'obbligo per i comuni che hanno usufruito del 5 per mille
ENTI LOCALI

Tutti i comuni, cui sono state destinate somme per effetto della scelta dei contribuenti ai fini del cinque per mille, sono tenuti alla redazione del rendiconto e della relazione sulle modalità di utilizzo. I comuni destinatari di contributi di importo inferiore a 20 mila euro dovranno conservare per dieci anni la rendicontazione, mentre le amministrazioni locali che hanno ricevuto somme pari o maggiori di 20 mila euro devono trasmettere la rendicontazione al Ministero dell’interno. In caso di inadempienza, scatterà nei confronti delle amministrazioni locali, l’iter per il recupero delle somme. Lo precisa la circolare n. 8/2011 del Dipartimento della Finanza Locale del Viminale, che fa chiarezza sulle modalità per la predisposizione da parte dei comuni, del rendiconto sulla destinazione delle quote del 5 per mille dall’anno d’imposta 2008. Come noto, l’articolo 63-bis del dl n. 112/2008 ha previsto la facoltà di destinare una quota pari al 5 per mille anche a sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza. La legge prevede che i soggetti beneficiari del 5 per mille, sono tenuti alla redazione, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, di un rendiconto dal quale risulti, anche grazie a una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, la destinazione delle somme ad essi attribuite. La circolare in oggetto, pertanto, precisa che i comuni devono provvedere alla rendicontazione delle somme relative agli esercizi finanziari 2009, 2010 e 2011, rispettivamente per i periodi d’imposta 2008,2009 e 2010. Per far ciò possono utilizzare un rendiconto, il cui schema generale è allegato alla circolare in esame e altresì disponibile sul sito della direzione centrale della finanza locale del Viminale. Il rendiconto dovrà essere firmato dal responsabile dei servizi sociali, da quello del servizio finanziario e dal collegio dei revisori dei conti (ovvero dal revisore unico), corredato da una relazione che illustri quanto riportato sinteticamente nel citato rendiconto. Tutti i comuni, quindi, sono tenuti alla redazione del rendiconto e della relazione illustrativa entro un anno dall’effettiva percezione dell’importo spettante. Ai fini del calcolo del termine, si fa riferimento alla data in cui la somma viene accreditata presso la sezione della Tesoreria provinciale dello Stato. In particolare, i comuni percettori di somme inferiori a 20 mila euro sono tenuti alla sola conservazione di detti documenti per dieci anni. Documenti che potrebbero, infatti, essere oggetto di apposite verifiche da parte dello stesso Ministero dell’interno. I comuni, invece, percettori di somme pari o superiori a 20 mila euro sono ulteriormente tenuti a trasmettere il carteggio alla stessa Direzione centrale della Finanza Locale, entro 30 giorni dalla scadenza prevista per la redazione. Per effetto delle disposizioni contenute all’articolo 12 del Dpcm 3/4/2009, i comuni che non rendicontano le somme, quelli che, pur percependo somme inferiori a 20 mila euro non ottemperano alla richiesta ministeriale di trasmettere il carteggio e i comuni percettori di somme superiori a tale soglia che non trasmettono il rendiconto e la relazione, saranno oggetto di provvedimenti di recupero.


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