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Flussi di cassa sotto osservazione
L'obbligo - Per i conti accesi presso la Tesoreria dello Stato previsioni giornaliere al ministero dell'Economia

Le pubbliche amministrazioni che hanno conti accesi presso la tesoreria dello Stato devono comunicare le previsioni giornaliere dei flussi di cassa in forma telematica al ministero dell’Economia, con le forme e i tempi che saranno dettate dal Ministero stesso. Il mancato rispetto di questo vincolo determinerà l’irrogazione della sanzione del taglio del 5% dell’indennità di risultato del dirigente responsabile. La concreta applicazione si avvierà, nella prima fase, attraverso un periodo di sperimentazione. Queste previsioni valgono anche per enti locali e Regioni; per queste amministrazioni viene inoltre previsto un monitoraggio annuale degli eventuali scostamenti tra le previsioni e le risultanze effettive. Così come è previsto un analogo monitoraggio per i versamenti di tributi e contributi di importo superiore a 500mila euro alla tesoreria statale. Possono essere così riassunte le principali indicazioni dettate nell’articolo 22 della manovra estiva. Il primo effetto di queste disposizioni è quello di aggiungere in capo ai dirigenti e ai responsabili di ragioneria un nuovo obbligo e un nuovo adempimento. Le finalità della disposizione – che ha un carattere completamente innovativo, riguardando i flussi di cassa – sono evidenti: consentire al ministro dell’Economia di avere in tempo reale i dati sul fabbisogno di cassa di tutte le pubbliche amministrazioni che utilizzano i conti accesi presso la tesoreria statale. Il legislatore è attento a precisare che siamo in presenza di vincoli che si applicano anche alle Regioni e agli enti locali: per prevenire ogni possibile censura, precisa che queste disposizioni sono «principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica» e sono finalizzate «alla tutela dell’unità economica della Repubblica», ragioni che legittimano l’intervento autoritativo della legislazione statale; di conseguenza, non violano l’autonomia delle singole amministrazioni. Il legislatore include espressamente anche le Regioni a statuto speciale tra gli enti destinatari di questi nuovi obblighi. Per le amministrazioni regionali e locali le regole operative per arrivare al risultato «del miglioramento delle previsioni giornaliere dei flussi che transitano nella tesoreria statale» e le sanzioni potranno essere modificate attraverso una specifica decisione da assumere in sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. È evidente che si pone la necessità di un adattamento della previsione normativa alle differenze di dimensione tra le varie amministrazioni locali. Le modalità concrete di applicazione dell’obbligo di comunicazione delle stime del fabbisogno di cassa saranno dettate dal ministero dell’Economia. Dal prossimo 1° agosto si avvierà una fase di sperimentazione che avrà la durata di 18 mesi. Inoltre, nei primi cinque mesi – quindi fino al 1° gennaio 2012 – le sanzioni in caso di inadempienza non saranno applicate, mentre per il restante periodo di sperimentazione si applicheranno con una riduzione del 50 per cento.


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