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Riscossione, gare con più requisiti
Consiglio di Stato - Oltre l'iscrizione all'albo

I bandi di gara per l’affidamento dell’accertamento e della riscossione dei tributi locali possono prevedere ulteriori requisiti di partecipazione, oltre all’iscrizione nell’albo ministeriale previsto dall’articolo 53 del Dlgs 446/97 e dal Dm 289/2000. È quanto emerge dalla sentenza 3809 del 23 giugno 2011 del Consiglio di Stato, che ha ritenuto legittimo il bando pubblicato dal Comune di Lecce nella parte in cui chiedeva che le società partecipanti avessero svolto nell’ultimo quinquennio lo stesso servizio oggetto di gara in almeno un comune con popolazione pari o superiore a 90mila abitanti. In primo grado il Tar Lecce aveva evidenziato che l’iscrizione nell’albo dei concessionari costituiva presunzione di idoneità alla gestione del servizio, e quindi la previsione di ulteriori requisiti restringeva il numero dei partecipanti alla gara e comprimeva i principi di proporzionalità, libera concorrenza e non discriminazione. Di qui l’annullamento del bando, considerato peraltro che il Comune non aveva dimostrato la sussistenza di situazioni particolari, tali da rendere necessario un restringimento delle condizioni partecipative. Il Consiglio di Stato ha respinto queste censure, sostenendo che l’iscrizione nell’albo costituisce un’astratta presunzione del possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economico-finanziaria, non potendo escludersi il potere dell’amministrazione di fissare ulteriori requisiti, tenuto conto dell’oggetto del contratto (tributi da gestire e popolazione residente) e al fine di rendere il servizio più efficiente ed efficace. In realtà la questione delle clausole restrittive si trascina da una decina d’anni, cioè da quando è operativo l’albo nazionale di cui al Dm 289/2000, al quale risultano iscritte un centinaio di società (comprese quelle del gruppo Equitalia). Inizialmente alcune pronunce (tra cui Tar Lecce 2499/04 e Tar Milano 2676/04) hanno escluso la possibilità di richiedere il possesso di requisiti ulteriori rispetto all’iscrizione all’albo. Si è poi sviluppato un orientamento favorevole alla richiesta di requisiti aggiuntivi (Tar Bologna 100/04, Tar Bari 995/05, Tar L’Aquila 454/05), confermato dal Consiglio di Stato prima con la sentenza 5318/05 e poi con la pronuncia 7247/09, che ha ritenuto legittima la richiesta di aver gestito nell’ultimo quinquennio servizi uguali in comuni oltre i 50mila abitanti. Alcuni Tar sono comunque rimasti fermi sulle loro posizioni. Ora, tuttavia, deve prevalere la linea possibilista del Consiglio di Stato. Ma ad alcune condizioni. Si deve trattare di clausole non arbitrarie o sproporzionate rispetto all’oggetto e al valore del contratto, tali da non limitare – oltre lo stretto indispensabile – la platea dei concorrenti, evitando di precostituire situazioni di privilegio.


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