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Vincoli espropriativi con interesse pubblico
Per prolungare i piani di sviluppo

E’ necessario un evidente interesse pubblico per prorogare piani di sviluppo industriale che impongano vincoli espropriativi: lo sottolinea la Corte costituzionale nella sentenza 25 luglio 2011 n. 243, resa nei confronti di un consorzio per l’area industriale di Matera. Il principio si collega all’articolo 34 comma 2 della legge 111/2011 che, innovando il Testo unico espropri con un articolo 42 bis, ammette l’acquisizione al patrimonio pubblico delle aree anche nel caso in cui sia stato annullato l’atto dal quale sia sorto il vincolo preordinato all’esproprio. La sentenza della Corte fa decadere l’intero piano di sviluppo industriale di Matera, che era stato rinnovato per un triennio con una legge regionale (41/1998). Il principio applicato dai giudici costituzionali fa prevalere la posizione dei proprietari di aree sottoposte a vincoli genericamente rinnovati, riconoscendo loro il diritto alla valutazione, caso per caso, dell’attualità dell’interesse allo sviluppo industriale sulla specifica area. Se tale interesse non è più presente, ai proprietari spetterà oggi la restituzione dell’area e un indennizzo per il vincolo ultraquinquennale; più vantaggiosa sarà la situazione di chi ha subito un’occupazione illegittima con alterazione dello stato dei luoghi: per l’articolo 42 bis comma 5 Tu 327/2001, a tali proprietari spettano il valore venale dell’area occupata, il danno patrimoniale e un’ulteriore 20% del valore venale.


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