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Rifiuti, regioni fuorigioco sulle discariche
GIUSTIZIA E SOCIETA'

Non esiste nella legislazione ambientale italiana il principio dell’autosmaltimento dei rifiuti speciali. È dunque illegittima una legge regionale che limiti la percentuale di rifiuti che le discariche locali possono accogliere dall’esterno, ossia da soggetti diversi da coloro che hanno realizzato l’impianto. Una norma del genere contrasta innanzitutto con gli articoli 117 e 3 della Costituzione, ma anche con l’articolo 41 perché i rifiuti possono a pieno titolo essere considerati «beni commercialmente rilevanti». E ogni limite alla loro circolazione comprime «la libera facoltà di svolgere un’iniziativa economica» sancita dalla Carta. È questo il principio ricavabile dalla sentenza n. 244/2011 della Corte costituzionale che ha bocciato il combinato disposto di due norme della legge regionale del Veneto n. 3/2000 in materia di gestione dei rifiuti. Le disposizioni censurate prevedevano che nelle discariche realizzate per smaltire rifiuti speciali fosse riservata una quota non superiore al 25% della capacità ricettiva per lo smaltimento dei rifiuti conferiti da soggetti diversi dai realizzatori dell’impianto. La Consulta ha accolto le tesi del Tar Veneto e ha bocciato il principio dell’autosmaltimento (o responsabilità del produttore che dir si voglia) trasposto dal legislatore veneto nella norma impugnata. Si tratta di un principio, ha osservato la Corte nella sentenza redatta da Paolo Maria Napolitano, «estraneo alla legislazione statale in materia ambientale, la quale esclude la sussistenza del principio dell’autosufficienza locale con riferimento ai rifiuti speciali anche non pericolosi». E per di più, non si tratta neppure di una materia di competenza regionale perché «non emergono elementi specifici ed obiettivi in base ai quali ancorare l’intervento legislativo né alla materia del governo del territorio né a quella della salute pubblica». Inoltre, nota la Consulta, restringere la fruibilità delle discariche incrementa i movimenti dei rifiuti sul territorio (vista l’indisponibilità di idonei siti di stoccaggio) in violazione di quanto previsto dal dlgs n. 152/2006 che impone invece di ridurli.


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