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Bandi di gara senza pretese inutili
Dl sviluppo. Cambia anche la valutazione delle offerte da parte dell'ente che dovrà avvenire sottraendo al ribasso i costi del lavoro

Le stazioni appaltanti non possono inserire clausole a pena di esclusione che non rispettino i presupposti di riferimento indicati dalla normativa in materia di appalti e devono valutare le offerte sottraendo al ribasso i costi del lavoro. In base alle novità introdotte nel Codice dei contratti pubblici dal decreto Sviluppo (Dl 70/2011) e dalla sua legge di conversione (106/2011), le amministrazioni devono impostare gli atti di gara con regole che non prevedano adempimenti inutili, tali da ostacolare gli operatori economici, mentre questi ultimi sono tenuti a formulare le loro proposte con valori che non possono andare al di sotto dei minimi salariali. L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (Avcp) ha aperto una consultazione su questi temi (sul sito www.avcp.it, alla voce «Consultazioni online»), che si chiuderà il 10 settembre: le imprese e le Pa possono produrre le loro osservazioni in merito. I limiti. Il primo profilo di attenzione è determinato dal neo-introdotto comma 1-bis dell’articolo 46, il quale stabilisce che nei bandi di gara e nelle lettere di invito possono essere inserite clausole a pena di esclusione solo se collegate a obblighi previsti da norme del Codice, del regolamento attuativo o di altre leggi, oppure se volte a garantire il corretto sviluppo delle operazioni di gara (con riferimento alla certezza della provenienza e del contenuto dell’offerta, all’integrità dei plichi, alla segretezza e alla completezza delle offerte). Le stazioni appaltanti non possono inserire altre clausole escludenti, poiché sono nulle, in quanto non sostenute da un presupposto normativo. L’Avcp sta predisponendo i bandi-tipo (previsti dall’articolo 64, comma 4-bis del Codice), che conterranno le clausole tassative a pena di esclusione, ma nel documento di consultazione chiede la collaborazione dei soggetti pubblici e privati impegnati negli appalti per risolvere alcuni aspetti critici (come l’esclusione in caso di mancata effettuazione del sopralluogo, per il quale la normativa non prevede un obbligo specifico). L’Autorità ha peraltro già definito alcune clausole tipo, relative a specifici obblighi previsti dal Codice, con riferimento particolare a quelle inerenti al termine di ricezione delle offerte e alla cauzione provvisoria: tali elementi possono già essere assunti dalle stazioni appaltanti per l’elaborazione dei bandi di gara in questa fase transitoria. Nuovo criterio. La seconda grande novità introdotta nell’articolo 81 del Codice riguarda la previsione (comma 3-bis) che le amministrazioni devono determinare l’offerta migliore al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore, e delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Su questo dato normativo si sono formate due linee interpretative. La prima, elaborata dal gruppo di lavoro degli esperti delle Regioni (www.itaca.org), sostiene che la stazione appaltante dovrebbe indicare “ex ante” nel bando di gara l’importo del costo del lavoro. Di conseguenza, l’importo complessivo posto a base di gara dovrebbe essere suddiviso in tre parti: una parte pari al costo del lavoro (tempo previsto per esecuzione del lavoro moltiplicato per i minimi salariali), una parte pari al costo della sicurezza e una parte pari al costo dei materiali, dei noli a caldo e a freddo, delle attrezzature e delle spese generali, nonché all’utile delle imprese. Il secondo orientamento è invece quello elaborato dall’Avcp nel documento di consultazione, nel quale l’Autorità afferma che l’obiettivo della disposizione (contrastare il lavoro nero e il lavoro sottopagato) verrebbe perseguito in modo più efficace verificando il rispetto della normativa sulla manodopera, nella fase di esecuzione delle commesse.


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