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Contratti flessibili al lumicino
Enti pubblici. L'interpretazione della Corte dei conti

La gestione del personale degli enti locali rischia il collasso. Dopo la deliberazione 46/2011 delle sezioni riunite della Corte dei conti che ha incluso il lavoro flessibile tra le assunzioni soggette a turn-over del 20% (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri), gli operatori si stanno chiedendo come gestire diversi servizi per i cittadini. Da una parte ci sono le norme sul contenimento della spesa, dall’altra le regole per le assunzioni. La combinazione fra queste disposizioni non può però funzionare per molto tempo. Questo soprattutto per gli enti soggetti a patto di stabilità, che devono ridurre la spesa di anno in anno garantendo pure assunzioni nel limite del 20% del costo delle cessazioni dell’anno precedente. Tra queste, come chiedono i magistrati contabili, sono da includere i contratti a termine. Diversi comuni gestiscono direttamente (cioè con proprio personale) i servizi per l’infanzia o i servizi educativi come le scuole materne. Poiché non è sempre possibile prevedere con certezza l’andamento della popolazione scolastica, ci si avvale frequentemente di contratti a tempo determinato. Questa forma lavorativa è spesso usata anche per la sostituzione delle insegnanti di ruolo. Ipotizzare ora che queste assunzioni rientrino nel limite del 20% comporta innanzitutto trovare altre modalità di gestione dei servizi. Infatti, nessun ente potrà mai trovarsi nella condizione di sostituire i tempi determinati del precedente anno solamente nel limite del 20% della spesa. L’interpretazione della Corte dei conti affossa la possibilità di utilizzo del lavoro flessibile prevista dall’articolo 36 del Dlgs 165/2001. Se infatti la spesa complessiva dei contratti di lavoro a tempo determinato, dei contratti di somministrazione e dei buoni lavoro Inps ammontava a 50mila euro nel 2010, quest’anno si potranno spendere non più di 10mila euro. Nel 2012, però, la somma di massimo utilizzo diventerà di 2mila euro per diventare nel 2013 di 400 euro. Il tutto è insostenibile a meno che non si faccia un conteggio totale tra tipologie a tempo indeterminato e a termine. Anche in questo caso, però, c’è il rischio che sia raggirato il buon intento del legislatore, se si usassero le quote del lavoro flessibile per assunzioni a tempo indeterminato. Rimane invece salvo l’approvvigionamento di personale correlato a motivi di somma urgenza o destinato a servizi infungibili ed essenziali. Così, almeno, si esprime la deliberazione 46/2011. Nel frattempo val la pena sottolineare che non esiste una regola valida per tutti gli enti locali e per tutte le situazioni anche se, questa volta, rispetto al passato, l’eccezione introdotta in sede interpretativa non fa riferimento ai posti infungibili quanto piuttosto ai servizi. Il concetto, abbinato a quello di essenziale, non coincide neppure con l’elenco delle funzioni previste all’articolo 21, comma 3 della legge 42/2009 anche se potrebbe avvicinarsi molto. Infatti la norma contiene le funzioni del bilancio degli enti locali ritenute “fondamentali”. Ogni funzione è poi sottoordinata in servizi. Capire se i magistrati contabili facciano proprio riferimento a tale situazione è oggi impresa ardua. Una cosa è certa: le eccezioni saranno sempre più discrezionali e probabilmente fuori controllo.


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