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Statali, salva la tredicesima di lavoratori e dirigenti
MANOVRA BIS

Tredicesima salva per i dipendenti statali, nel caso in cui le amministrazioni non conseguano gli obiettivi di risparmio fissati annualmente dall’articolo 10, comma 12, del dl 8/2011 convertivo in legge 111/2011. Il maxi-emendamento riscrive l’articolo 1, comma 7, del dl 138/2011, cancellando la penalizzazione che avrebbe coinvolto tutti i dipendenti delle amministrazioni, nel caso di mancato raggiungimento di obiettivi gestionali, per altro non imputabile ai dipendenti, ma semmai agli organi di governo ed alla dirigenza. Il nuovo articolo 1, comma 7, salva dalla posticipazione della tredicesima anche i dirigenti, ma modifica la norma ripensandola in maniera più corretta e coercitiva proprio nei confronti dei vertici delle amministrazioni. Il testo, infatti, prevede che nel caso l’amministrazione competente manchi gli obiettivi di risparmio previsti, in base ad una comunicazione del ministero dell’economia e delle finanze, dovrà essere prevista «la riduzione della retribuzione di risultato dei dirigenti responsabili, nella misura del 30 per cento». Si passa, dunque, da una misura che colpiva indiscriminatamente tutti i lavoratori incidendo, per altro, sulla retribuzione fissa, della quale la tredicesima mensilità è parte integrante, ad un sistema sanzionatorio, posto a colpire esclusivamente i dirigenti direttamente responsabili del mancato ottenimento dei risparmi previsti, incidendo, come è corretto che sia, non sullo stipendio tabellare, ma sulla retribuzione di risultato. Quella, cioè, direttamente connessa alla capacità dimostrata dal dirigente di conseguire gli obiettivi posti dalla legge e dall’amministrazione. Appare certamente più corretto agire in via sanzionatoria sul salario accessorio e non su quello fisso, oltre che incidere in modo selettivo solo sui dipendenti effettivamente responsabili dei mancati risultati. Resta la questione dell’ambito di applicazione della norma. Il servizio studi del senato, sulla base della stesura originaria dell’articolo 1, comma 7, che conteneva un espresso riferimento alla possibilità di differire la tredicesima ai «dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165», ha sostenuto che esso si applichi anche a regioni ed enti locali. Ora che l’articolo 1,comma 7, del dl 138/2011 viene del tutto riscritto dal maxi-emendamento che cancella sia il differimento della tredicesima, sia il riferimento alle amministrazioni pubbliche elencate dall’articolo 1, comma 2, del dlgs 165/2001, dovrebbe risultare indubbio che esso non trova applicazione per regioni ed enti locali.


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