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L'Iva al 21% rifà il conto della spesa
La manovra di Ferragosto

Elevata al 21% l’aliquota ordinaria dell’Iva per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nel territorio nazionale, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl 138/2011. Restano invariate, invece, le aliquote ridotte del 4 e del 10 per cento. I dettaglianti nelle liquidazioni periodiche e annuali, per determinare l’Iva incorporata nei corrispettivi, dovranno applicare solo il “metodo matematico” e non più quello “percentuale” di scorporo. Queste le novità più rilevanti, in materia Iva, contenute nel maxiemendamento al Dl 138, approvato ieri dal Senato. Le modifiche contengono anche una precisazione e una restrizione in merito alle forniture di beni e servizi effettuate nei confronti degli enti pubblici, fatturate fino il giorno precedente all’entrata in vigore delle nuove regole: nessun aumento di aliquota se a tale giorno il corrispettivo non sia stato ancora pagato dagli enti e la fattura sia stata non solo emessa ma anche annotata nei registri disciplinate all’articolo 23 e 24 del Dpr 633/72 (decreto Iva) da parte del fornitore. Infine, il comma 36-vicies ter introdotto all’articolo 2 del Dl contiene una norma restrittiva per l’estrazione dei beni dai depositi Iva. L’aumento di un punto dell’aliquota Iva ordinaria si ripercuote sulla stragrande maggioranza delle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi effettuate dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. Si va dall’abbigliamento ai giocattoli, dai mobili ai computer, dagli articoli ottici ai petroliferi, dalle telecomunicazioni agli utensili, dalle bevande ai servizi di professionisti, artigiani, artisti e via di seguito. Secondo le norme comunitarie (articoli da 93 a 130 della direttiva Iva 2006/112) le aliquote sono strutturate su un’aliquota normale che è fissata, fino al 31 dicembre 2015, e che non può essere inferiore al 15%, ma gli Stati possono applicare una o due aliquote ridotte, comunque non inferiori al 5 per cento. Le aliquote ridotte si applicano esclusivamente alle cessioni di beni e prestazioni di servizi di prima necessità indicate all’allegato III della direttiva. In deroga alle regole normali, alcuni Stati sono stati autorizzati a mantenere l’aliquota ridotta inferiore al 5% e tra queste l’Italia che ha potuto conservare il 4. L’articolo 16 del Dpr 633/1972 prevede un’aliquota del 20% e due aliquote ridotte del 4 e del 10%, cui vanno aggiunte alcune aliquote forfetarie di compensazione nel settore agricolo. La legge di conversione del Dl 138 interviene proprio sull’articolo 16 del decreto Iva, elevando l’aliquota ordinaria dal 20 al 21 per cento. A seguito della maggiorazione dell’aliquota, le operazioni che si considereranno effettuate dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dovranno rispettare la nuova percentuale, mentre per le operazioni che non si sono ancora concluse sarà necessario far riferimento al momento impositivo, determinato a norma dell’articolo 6 del decreto Iva. Sugli acconti pagati prima dell’entrata in vigore della maggiorazione, si applicherà il 20% vigente alla data del pagamento, mentre la maggiorazione riguarderà solo le fatture a saldo. Se una fattura ha preceduto la consegna del bene o il pagamento del corrispettivo, sull’importo fatturato si applicherà l’aliquota del 20% vigente alla data di emissione della fattura. Per la consegna di beni con fattura differita (articolo 21, comma 4 del decreto Iva) è rilevante la data della consegna del bene per cui anche la successiva fattura, emessa entro il 15 del mese successivo, segue la vecchia aliquota del 20% esistente alla data della consegna. Per eventuali note di credito emesse facoltativamente (articolo 26, comma 2) si segue l’aliquota vigente alla data dell’operazione cui si riferisce la variazione. Per le cessioni di beni o le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato e degli enti e istituti indicati nel comma 5 dell’articolo 6 del decreto Iva (Regione, Provincia, Comuni, Asl, istituti universitari eccetera), in base al comma 2-quater aggiunto all’articolo 2 del Dl 138, se la fattura è stata emessa e contemporaneamente registrata dal fornitore fino al giorno precedente alla data di entrata in vigore della maggiorazione, si mantiene l’aliquota del 20% anche se il corrispettivo non sia stato ancora pagato. La novità consiste nel fatto che il fornitore non soltanto potrà essere chiamato a dimostrare di avere emesso – cioè consegnato o spedito – la fattura in data anteriore all’entrata in vigore dell’aliquota maggiorata, ma dovrà anche dimostrare di aver annotato il documento stesso nel proprio registro delle fatture emesse (articolo 23 del decreto Iva) o nel registro dei corrispettivi (articolo 24 dello stesso decreto).


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