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Enti pubblici, subito l'Iva al 21%
Il regime transitorio potrebbe avere effetti penalizzanti nei confronti di alcuni destinatari

Le operazioni effettuate prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del dl 138/2011, anche se fatturate dopo, sconteranno l’Iva «vecchia» del 20%; se però il destinatario dell’operazione è un ente pubblico, si dovrà applicare la nuova aliquota del 21%, salvo che il fornitore abbia «emesso e registrato» la fattura anteriormente all’entrata in vigore della norma. Questa una esemplificazione degli effetti di una disposizione del testo della manovra-bis approvato dal senato che correda l’intervento sull’aliquota Iva. Una disposizione speciale che, come già osservato (si veda ItaliaOggi di ieri), sembrerebbe incongruente e penalizzante per gli enti destinatari. Conviene prendere le mosse da un’altra disposizione transitoria della manovra, quella che prevede che «le disposizioni del comma 2-bis si applicano alle operazioni effettuate a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto». Poiché le disposizioni del comma 2-bis riguardano non solo l’aumento dell’aliquota, ma anche la soppressione del metodo semplificato basato sui coefficienti di scorporo per il calcolo dell’imposta sulle operazioni imponibili registrate al lordo (imprese che adottano il registro dei corrispettivi), la disposizione sulla decorrenza è significativa in relazione alla seconda previsione, in assenza della quale si sarebbe potuto ipotizzare, per esempio, che quel metodo potesse essere seguito, ancora, fino alla liquidazione periodica dell’imposta relativa al mese o trimestre in corso alla data dell’entrata in vigore della modifica. La disposizione non dice invece nulla di nuovo per quanto riguarda l’applicazione della nuova aliquota, essendo pacifico nel sistema (e confermato da copiosa prassi) che lo spartiacque è rappresentato dal momento di effettuazione dell’operazione secondo le regole dettate dall’art. 6 del dpr 633/72, per cui: le operazioni che debbono considerarsi effettuate prima della data di entrata in vigore della nuova aliquota (ossia il giorno di entrata in vigore della legge di conversione, che sarà conoscibile solo dopo la pubblicazione nella G.U.), sono soggette alla vecchia aliquota del 20%; le operazioni che debbono considerarsi effettuate a partire dalla data di entrata in vigore della legge, saranno assoggettate all’aliquota del 21%. Sono quindi di fondamentale importanza i criteri dettati dal citato art. 6, in base ai quali, in linea generale (e fatte salve talune particolarità), il momento di effettuazione dell’operazione, ai fini dell’Iva, coincide: – per le cessioni di beni mobili, con la consegna o spedizione dei beni; per le cessioni di beni immobili, con la stipulazione del contratto; per le cessioni di beni il cui effetto traslativo è differito rispetto ai suddetti eventi, con il momento in cui si verifica tale effetto (per esempio, quando si realizza la condizione sospensiva); se si tratta di beni mobili, tuttavia, non si può andare oltre il termine di un anno dalla consegna o spedizione; per le prestazioni di servizi, con il pagamento del corrispettivo. L’art. 6 prevede inoltre che, se anteriormente al verificarsi dei predetti eventi, o indipendentemente da essi, è emessa fattura o è pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, per l’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o del pagamento. Le operazioni nei confronti degli enti pubblici. La disciplina brevemente esposta vale anche per le operazioni effettuate nei confronti degli enti indicati nel quinto comma dell’art. 6: stato, enti pubblici territoriali, camere di commercio, università, aziende sanitarie locali ecc. La particolarità prevista dalla citata disposizione per le forniture di beni e servizi a detti enti, infatti, non riguarda il momento di effettuazione dell’operazione, ma quello di esigibilità dell’imposta: la disposizione, nella formulazione vigente dal 1998, stabilisce infatti che per le forniture a detti enti, fermo restando il momento di effettuazione secondo la disciplina comune, l’esigibilità dell’Iva (ossia il concreto obbligo del fornitore di liquidare l’imposta sull’operazione e, correlativamente, la nascita del diritto alla detrazione da parte del destinatario, se spettante) è differita al momento del pagamento del corrispettivo. Secondo le regole comuni, ad esempio, la vendita di beni consegnati oggi, 9 settembre, tanto nei confronti di un ente pubblico quanto nei confronti di chiunque altro, si considera effettuata oggi, indipendentemente dall’emissione o meno della fattura e dal pagamento del corrispettivo; pertanto, anche se la fattura dovesse essere emessa dopo l’entrata in vigore della nuova aliquota, dovrà essere assoggettata al 20%. La speciale disposizione sugli enti pubblici inserita nella manovra, invece, subordina l’applicazione della vecchia aliquota alla condizione che, anteriormente al giorno dell’entrata in vigore di quella nuova, «sia stata emessa e registrata la fattura ai sensi degli artt. 21, 23 e 24 del predetto decreto, ancorché al medesimo giorno il corrispettivo non sia stato pagato». Tale disposizione, che avrebbe avuto senso nel vecchio sistema della fatturazione sospesa agli enti pubblici, per risolvere appositamente una questione che è stata poi risolta in linea generale con l’introduzione della esigibilità differita, appare ora inspiegabilmente peggiorativa della situazione degli enti in esame, i quali, pur avendo ricevuto un’operazione «effettuata»prima, subirebbero l’aumento dell’aliquota qualora il fornitore non abbia «emesso e registrato» la fattura.


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