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Salta la soppressione degli enti con meno di 70 dipendenti
Dribblato il blocco del turnover per le regioni con i conti della sanità in rosso

Possibilità di derogare al blocco assoluto del turnover per le regioni che hanno sforato i tetti della spesa sanitaria ed abbandono dell’idea di sopprimere gli enti con meno di 70 dipendenti. Tra le tante misure restrittive per la spesa pubblica contenute nella manovra finanziaria 2011, ne spunta una che consente alle regioni poco virtuose nel campo della spesa sanitaria, proprio una delle principali cause del deficit pubblico italiano, di dribblare una delle sanzioni previste per lo sforamento della spesa, il blocco delle assunzioni, mentre si rinuncia al tagli dei mini enti statali. È il nuovo comma 23-bis dell’articolo 1 del dl 138/2011, introdotto dal maxiemendamento al senato, a prevedere un’insperata boccata d’ossigeno per gli enti regionali del sistema sanitario nazionale. La norma consente di ammorbidire in parte i piani di rientro previsti dall’articolo 1, comma 174, periodo quinto, della legge 311/2004, nei confronti delle regioni poco virtuose, i quali prevedono in via automatica il blocco della possibilità di sostituire con nuove assunzioni il personale cessato dal servizio per qualsiasi causa. Le regioni interessate potranno chiedere di aggirare il divieto mediante una specifica deroga. Competente a concederla sarà il ministero della salute, previo il concerto con il ministero dell’economia e delle finanze e del ministero per i rapporti con le regioni. La possibilità di riattivare le assunzioni sarà, tuttavia, subordinata all’accertamento da parte del Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali previsto dagli articoli 9 e 12 dell’intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 (sentita anche l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali), di una condizione di necessità. In altre parole, gli organismi citati dovranno riscontrare l’indispensabilità della deroga al blocco delle assunzioni, come rimedio alle disfunzioni operative che si verificherebbero e che pregiudicherebbero il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza. Ma non basta. La deroga sarà anche subordinata ad una riduzione della spesa per straordinari o di prestazioni in regime di autoconvenzionamento, e della compatibilità con la ristrutturazione della rete ospedaliera e degli equilibri del bilancio sanitario previsti dai piani di rientro. Il maxiemendamento sopprime anche il comma 31 dell’articolo 1 del dl 138/2011, che aveva previsto l’eliminazione degli enti pubblici non economici inclusi nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 196/2011, con una dotazione organica inferiore alle settanta unità.Dunque, nessuna sfoltitura alla vastissima congerie di enti appartenenti all’apparato statale (o regionale). La rivisitazione degli assetti istituzionali viene sostanzialmente demandata al disegno di legge costituzionale di soppressione delle province, senza che si metta seriamente mano alla miriade di enti le cui funzioni potrebbero, invece, ben essere accorpate proprio alle province che vengono «graziate» dal maxiemendamento, per essere immolate alla causa mediante la proposta di riforma costituzionale.


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