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Utility, liberalizzazioni dal 2012
Vincoli per le società in house. Esclusi tpl, acqua, energia, gas e farmacie comunali

Entro metà 2012 e il 2015 dovranno essere riviste le modalità di affidamento delle gestioni dei servizi pubblici locali. Previste le condizioni per la liberalizzazione dei servizi. Ammesse le gestioni in esclusiva ma con scelta del gestore in gara. Vincoli per le società in house; escluso il servizio idrico, l’energia, il trasporto locale, le farmacie e il gas naturale. Sono questi alcuni dei punti principali della disciplina in materia di servizi pubblici locali dettata dall’articolo 4 della manovra approvata dal senato. Un primo dato di rilievo riguarda le modalità con le quali si deve perseguire il processo di liberalizzazione dei servizi; la disposizione, fatta salva la proprietà pubblica delle reti, invita infatti ad attuare una gestione concorrenziale che deve però essere realizzata «compatibilmente con le caratteristiche di universalità e accessibilità del servizi». Nei casi in cui si dovesse mantenere un regime di esclusiva, ciò dovrà avvenire in base ad una analisi di mercato (da effettuare entro un anno dall’entrata in vigore della legge e ogni volta che si intende conferire o rinnovare una gestione) da cui si desuma che l’inidoneità della «libera iniziativa economica privata» a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità. In ogni caso l’attribuzione di diritti speciali di esclusiva al gestore deve avvenire a seguito di procedure competitive ad evidenza pubblica cui possono partecipare anche società interamente pubbliche o straniere, a condizione di reciprocità. La legge definisce anche specifici contenuti (in gran parte cogenti) per i bandi di gara ed alle lettere di invito relative le procedure competitive ad evidenza pubblica, con prescrizioni ulteriori quando i bandi di gara e le lettere di invito hanno ad oggetto la qualità di socio, cui conferire una partecipazione non inferiore al 40%, unitamente all’attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio. Queste ultime disposizioni potranno essere derogate laddove il valore economico del servizio oggetto dell’affidamento sia pari o inferiore alla somma complessiva di 900 mila euro annui, consentendo l’affidamento (non si tratta di «gara») a favore di società a capitale interamente pubblico che abbiano i requisiti richiesti dall’ordinamento europeo per la gestione cosiddetta «in house» (c.d. controllo analogo). Dopo avere dettato diversi divieti ed incompatibilità per nomine e gli incarichi da conferire, l’articolo 4 prevede un articolato regime transitorio degli affidamenti non conformi a quanto stabilito dalla norma stessa. Il 31 marzo 2012 cessano gli affidamenti diretti relativi a servizi di valore economico superiore a 900 mila euro annui, nonché tutti gli affidamenti diretti che non rientrano nei casi successivi. Il 30 giugno 2012 cessano le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, ma senza aver avuto ad oggetto la qualità di socio e l’attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio. Alla scadenza prevista nel contratto di servizio, cessano invece le ipotesi di cui ai casi precedente, quando le relative procedure competitive abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l’attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio. Alla scadenza prevista nel contratto di servizio cessano anche gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate , a condizione che la partecipazione pubblica si riduca anche progressivamente. Il 30 giugno 2013 o il 31 dicembre 2015 cessano gli affidamenti diretti già affidati alla data di inizio 2003, ove non siano rispettate le previste condizioni di riduzione della partecipazione pubblica alle scadenze previste.


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