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Controllo preventivo per gli atti della p.a.
Pubblicata la circolare delle Ragioneria generale dello stato

Atti della p.a. passati ai raggi X. Tutti gli atti che hanno riflesso sui bilanci dello stato, delle altre amministrazioni pubbliche e degli organismi pubblici, devono passare il vaglio del controllo preventivo. In casi di irregolarità, l’ufficio che esamina il documento deve restituirlo all’amministrazione procedente che ha 30 giorni di tempo per rimuoverle e contemporaneamente notiziare l’ufficio di controllo della Corte dei conti dei rilievi sollevati. Sono alcune delle precisazioni contenute nella circolare n. 25 della Ragioneria generale dello stato, pubblicata ieri, con cui si forniscono le prime indicazioni applicative delle disposizioni contenute nel dlgs n. 123/2011, (si veda ItaliaOggi del 5.7.2011), entrato in vigore lo scorso 18 agosto. E che ha operato un riordino delle norme di controllo e regolarità amministrativa e contabile per gli atti della p.a. La sottoposizione al controllo preventivo riguarda tutti gli atti delle p.a. dai quali derivino effetti finanziari per le casse erariali. Alcune amministrazioni sono espressamente esentate da questa procedura. Si tratta degli organi costituzionali e di quelli a rilevanza costituzionale (per esempio, Camera, Senato, Consiglio di stato e Corte dei conti). Gli uffici deputati al controllo preventivo sono quelli della stessa Ragioneria generale dello stato per quanto riguarda le amministrazioni centrali, per il tramite degli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dislocate sul territorio. Queste ultime eserciteranno la vigilanza sugli atti emanati dalle amministrazioni periferiche. Le fasi del controllo interessano sia quello amministrativo che contabile, in un contesto comunque unico. Di particolare importanza il controllo contabile, afferente alla fase dell’impegno di spesa, nell’ottica del potenziamento degli strumenti di controllo e di monitoraggio già in essere presso la Ragioneria generale dello Stato. In particolare, qualora l’atto violi disposizioni che prevedono limiti a talune tipologie di spesa (per esempio, i tetti di spesa) l’iter si blocca e l’ufficio di controllo li deve restituire all’amministrazione, senza che operi la regola del cosiddetto silenzio-assenso. La fase del controllo amministrativo è quella che verifica la concordanza degli atti con la normativa vigente, al termine della quale, in caso di esito positivo, si appone il visto di regolarità amministrativa e contabile. Se sussistono rilievi, l’ufficio muove una formale osservazione, indicando le violazioni e richiedendo la risposta del dirigente della p.a. entro 30 giorni. In caso di inerzia il provvedimento viene restituito senza alcun visto. L’osservazione non resta fine a se stessa. Infatti, tra le previsioni vi è quella di trasmettere all’ufficio di controllo della Corte dei conti, gli atti di spesa sotto «inchiesta». Non viene lesa, poi, la possibilità di procedere a un controllo «successivo». Il dlgs n. 123/2011 infatti prevede la possibilità di procedere al riscontro di regolarità, secondo un programma sulla scorta di criteri che saranno definiti con apposito decreto ministeriale. Il controllo sui rendiconti si conclude con il discarico del contabile, se il rendiconto è regolare, ovvero con l’invio di una nota di osservazione al contabile, in caso di irregolarità, cui lo stesso dovrà rispondere con «controdeduzioni». Senza dimenticare che il rendiconto «traballante» dovrà essere trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti.


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