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Servizi pubblici locali, torna l'affidamento con gara
La manovra bis ha riscritto la disciplina dopo i referendum di giugno

Passo in avanti nella riforma dei servizi pubblici locali a rilevanza economica: dopo il referendum abrogativo dell’art. 23-bis del dl 112/2008 il governo riscrive con la manovra bis la disciplina dei servizi pubblici locali. L’art. 4 del dl 13/8/2011 n. 138, passato all’esame della camera dei deputati dopo l’approvazione del disegno di legge di conversione da parte del senato, detta le nuove regole in materia di liberalizzazione dei servizi pubblici locali riproponendo il principio generale previsto nel precedente art. 23-bis dell’affidamento con gara. Tra i numerosi punti affrontati dal provvedimento si riportano di seguito gli aspetti generali relativi alle modalità di affidamento e al regime transitorio. Il comma 1 dell’articolo in esame prescrive che gli enti locali affidanti debbano procedere «nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi» a una verifica circa la possibilità di realizzare una «gestione concorrenziale» dei servizi pubblici locali a rilevanza economica «liberalizzando tutte le attività economiche compatibilmente con le caratteristiche di universalità e accessibilità del servizio» e limitando l’attribuzione dei diritti di esclusiva soltanto nei casi in cui, attraverso un’analisi di mercato, si riscontri che «la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità». Come disposto dai successivi commi 2, 3 e 4 tale verifica, da adottare con delibera degli enti e da trasmettere all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, dovrà essere espletata entro 12 mesi dall’entrata in vigore del decreto in esame e, comunque, al momento del conferimento o del rinnovo della gestione del servizio. Il comma 8 sancisce il principio generale dell’affidamento con gara disponendo che il conferimento della gestione dei servizi pubblici a rilevanza economica «avviene in favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive a evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità». Accanto al modello dell’affidamento con gara l’art. 4, dopo avere fornito alcuni principi generali da adottarsi nei bandi di gara o nelle lettere di invito alla base delle procedure ad evidenza pubblica, ripropone per l’affidamento del servizio anche il modello di gestione delle società a capitale misto pubblico?privato. Al comma 12, infatti, a integrazione delle disposizioni contenute nei commi 8, 9, 10 e 11, menziona l’ipotesi del socio privato selezionato con gara al quale deve essere riconosciuta una partecipazione al capitale non inferiore al 40% e devono essere attribuiti specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio. Il successivo comma 13, in aggiunta, in deroga alla modalità ordinaria di affidamento con gara riconosce agli enti locali la possibilità di procedere ad affidamenti diretti. Dispone, infatti, che laddove il valore economico del servizio oggetto dell’affidamento sia pari o inferiore alla somma complessiva di euro 900 mila annui gli enti locali possono affidare direttamente il servizio a società a totale partecipazione pubblica in possesso dei requisiti, ormai consolidati nella normativa comunitaria e nazionale, richiesti per la qualificazione delle cosiddette gestioni «in house» («controllo analogo da parte degli enti titolari a quello esercitato sui propri servizi» e «esercizio della parte più importante della attività con gli enti titolari» oltre al capitale detenuto dagli enti affidanti). Si riportano infine le nuove indicazioni contenute nel comma 32 relative al regime transitorio per gli affidamenti in essere non conformi alla nuova disciplina. Per gli affidamenti diretti relativi a servizi di valore superiore alla predetta soglia di 900 mila euro annui se ne prevede improrogabilmente la scadenza entro la data del 31/3/2012; analoga scadenza è prevista per tutti gli altri affidamenti diretti non rientranti nei casi successivamente illustrati. È previsto, invece, il maggior termine del 30/6/2012 per la cessazione degli affidamenti a favore delle società miste pubblico?privato in cui il privato sia stato selezionato con procedure ad evidenza pubblica espletate nel rispetto dei principi generali della gara di cui al comma 8 ma che non abbiano avuto ad oggetto anche la qualità di socio e l’attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio; diversamente per i casi in cui la selezione del partner privato risulti conforme ai principi generali di cui al comma 8 e questa abbia avuto ad oggetto anche la qualità del socio e l’attribuzione dei compiti operativi è previsto il mantenimento della scadenza originaria dell’affidamento. Per gli affidamenti diretti assentiti alla data dell’1/10/2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, è prevista la possibilità di mantenimento della scadenza del contratto di servizio a condizione che la partecipazione pubblica si riduca anche progressivamente, attraverso procedure ad evidenza pubblica ovvero forme di collocamento privato presso investitori qualificati e operatori industriali, a una quota non superiore al 40% entro il 30/6/2013 e non superiore al 30% entro il 31/12/2015. Tali affidamenti cessano improrogabilmente alle date del 30/6/2013 o del 31/12/2015 nel caso di mancato rispetto delle predette condizioni. Si ricorda, infine, come riportato nel comma 34, che sono esclusi dall’applicazione della nuova disciplina il servizio idrico integrato (salvo le disposizioni contenute nei commi da 19 a 27), il servizio di distribuzione del gas naturale, il servizio di distribuzione dell’energia elettrica, il servizio di trasporto ferroviario regionale e la gestione delle farmacie comunali. Restano salve, inoltre, le procedure di affidamento avviate alla data di entrata in vigore del decreto in esame.


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