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Quando «scocca» l'Iva nuova
La manovra di Ferragosto

Sta per entrare in vigore la nuova aliquota Iva “ordinaria” del 21%, che colpisce la parte prevalente delle cessioni e delle prestazioni di servizi, in quanto viene applicata come criterio default: se il bene o il servizio non è contemplato da una norma speciale, che concede l’aliquota del 4 o del 10%, si applica l’imposta ordinaria. Le aliquote ridotte sono comprese nella tabella A, parte II e III, allegata alla legge Iva. Si tratta di elenchi estremamente bisognosi di restyling: non solo continuano a riferirsi alle voci doganali, soppresse ormai da una ventina di anni, ma sono talvolta modificate da norme esterne. Il giorno del cambiamento. La «Gazzetta Ufficiale» viene stampata nella tarda serata: dalle successive ore 24 bisognerà modificare la fatturazione e l’annotazione dei corrispettivi. Ma ci saranno dei casi in cui anche una fattura con data successiva potrebbe avere ancora la vecchia aliquota. Per stabilire la percentuale da applicare, occorre guardare l'”effettuazione” dell’operazione (articolo 6 della legge Iva), che viene modulata secondo criteri differenziati, che possiamo distinguere in: a) Momenti naturali: a.1) cessione di beni immobili: data della stipulazione, di regola coincidente con il rogito; a.2) cessioni di beni mobili: data della consegna o della spedizione, normalmente attestata dal documento di trasporto; a.3) prestazioni di servizi: data del pagamento. b) Momenti anticipatori: b.1) incasso del corrispettivo; b.2) fatturazione. Questa seconda serie di eventi prevale sulla precedente, per il relativo importo, così l’acconto pagato per un acquisto prima del cambiamento mantiene l’aliquota vecchia, e quella nuova si applicherà solo sul residuo prezzo. Alcuni esempi del momento rilevante nell’effettuazione delle operazioni e della relativa aliquota Iva da applicare sono sintetizzati nella tabella qui a fianco. I beni prodotti su misura. Nella legge Iva i beni prodotti in base a contratti d’opera o di appalto vengono tassati con l’aliquota propria del bene consegnato, ma sono considerati il risultato di una prestazione di servizio, con il relativo criterio. Il registro dei corrispettivi. Chi fa operazioni senza obbligo di emissione della fattura, con annotazione nel registro dei corrispettivi, dovrà istituire una ulteriore colonna, per distinguere quelli che dovranno essere scorporati al 20% dai successivi che comprendono l’Iva al 21 per cento. Nulla cambia nella registrazione per i commercianti al dettaglio che annotano le operazioni in una sola colonna, che viene poi scomposta mensilmente o trimestralmente in proporzione alle aliquote degli acquisti dei beni destinati alla rivendita (cosiddetta “ventilazione” ancora regolata da un decreto del 1973). In questo caso l’effetto pratico del cambiamento di aliquota dipenderà dal livello delle scorte e dall’incidenza degli acquisti con le nuove misure del tributo. Le note di variazione. Le modifiche relative a fatture già emesse, normalmente in meno per effetto di rettifiche di prezzo, sconti e abbuoni, anche di fine anno, non danno luogo a nuove operazioni, così che un documento di variazione emesso ex articolo 26 legge Iva, continuerà a riportare l’aliquota del documento al quale si riferisce, dato che determina la variazione della base imponibile a suo tempo calcolata. Rapporti con enti pubblici. Inutile perdere tempo per cercare di capire il comma 2-quater dell’articolo 2 della manovra(frutto del copia-incolla di una disposizione del Dl 328 del 1997, che aveva cambiato l’ordinaria dal 19 al 20%). Dal 1º gennaio 1998, la norma Iva non rinvia l’effettuazione, ma solo l’esigibilità del tributo, e pertanto le regole da applicare al momento del passaggio di aliquota sono esattamente le stesse, tanto nei confronti dei clienti privati che pubblici.


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