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Fuorilegge le classi troppo affollate
Il Tar Molise stabilisce la prevalenza delle norme di sicurezza

Fuorilegge le aule sovraffollate. Gli accorpamenti delle classi stabiliti dagli uffici scolastici regionali potranno essere impugnati: la riforma Gelmini – che prevede 27 alunni per classe, che possono in casi eccezionali salire a 30 – non si può applicare se è in contrasto con le norme di igiene e sicurezza, ossia 25 studenti per aula. Così ha deciso il Tar Molise con la sentenza 163 del 31 agosto 2011. È stato infatti sospeso il provvedimento con cui l’ufficio scolastico regionale ha accorpato la ex quinta ginnasio, sezione D di un liceo classico alle altre sezioni, eliminando di fatto – per l’anno scolastico 2011/2012 – la sezione D per la prima liceo (così si chiama il terzo anno al classico), e prevedendo esclusivamente tre classi di prima liceo (la A, la B e la C), ciascuna con 29 alunni. Contro il provvedimento hanno fatto ricorso i genitori degli studenti della classe “soppressa”. Dunque l’annosa questione se la riforma della scuola – che prevede un innalzamento del tetto di alunni per classe (provocando così i tagli delle cattedre e gli esuberi dei professori) – potesse scavalcare o meno le leggi che regolamentano la sicurezza e l’igiene nelle scuole, ha oggi una parola di chiarezza autorevole. I giudici amministrativi hanno riconosciuto, infatti, che il provvedimento dell’Usr del Molise, disposto in virtù del Dpr 81/2009 (la riforma Gelmini), non rispetta le norme di igiene e sicurezza a causa del sovraffollamento delle classi, e che quindi l’accorpamento disposto dall’amministrazione scolastica non può effettuarsi perché in contrasto con quanto disposto nel Dm 18 dicembre 1975. Il decreto del ’75 stabilisce che il numero di alunni non deve essere superiore a 25 in aule di 47 metri quadrati alle materne, elementari e medie, e di 52 metri quadrati alle superiori. Se le aule sono più piccole vanno costituite classi con un numero inferiore di studenti. Si tratta cioè di rispettare l’indice di 1,80 mq per alunno alle primarie e secondari di primo grado, e di 1,96 mq per alunno nelle secondarie di secondo grado. Inoltre, in presenza di uno studente disabile, il tetto massimo di 25 si riduce a 20. Se la scuola intende inserire poco più di 25 alunni in un’aula che risulti comunque perlomeno di 47 o 52 mq, il dirigente dovrà richiedere un’autorizzazione ai Vigili del Fuoco a norma del Dm ministero Interno dell’agosto 1992. Adesso ogni Usr dovrebbe verificare preventivamente il rispetto delle norme igieniche e di sicurezza delle scuole, anche in presenza di possibili inadempienze imputabili a province e comuni (enti responsabili della fornitura e manutenzione degli edifici scolastici). Ma intanto si resta in attesa di un’altra decisione importante (prevista per il 28 settembre), quella del Tar Lazio che dovrà pronunciarsi sulla nomina di un commissario ad acta in sostituzione del ministro dell’Istruzione Mariastella Gelmini per l’emanazione del piano di riqualificazione delle scuole a rischio. Il Consiglio di Stato, infatti, aveva ordinato ai ministeri dell’Istruzione e dell’Economia l’emanazione del piano generale di edilizia scolastica previsto dall’articolo 3, comma 2 del Dpr 81/2009 che, nonostante la presenza di un elenco stilato dai due ministeri sull’esistenza di 12mila istituti a rischio crollo, non è mai stato approntato. Soprattutto finché la riqualificazione non verrà effettuata i dirigenti scolastici hanno l’obbligo, nella formazione delle classi, di rispettare gli indici di edilizia scolastica, la prevenzione incendi nelle scuole, e le norme di igiene e sicurezza sul lavoro, in caso contrario rischiano la denuncia penale.


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