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Efficienza energetica con gara
L'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici fissa i paletti per la correttezza degli affidamenti

I contratti di efficienza energetica con finanziamento privato hanno natura di partenariato pubblico-privato e oggetto misto di progettazione, realizzazione dei lavori, fornitura e gestione dell’impianto energetico; le amministrazioni devono però definire accuratamente il contenuto dei bandi e dei disciplinari di gara per garantire una maggiore concorrenza e per tutelare gli interesse pubblici. È quanto afferma l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici con la delibera n. 71/2011 in cui approfondisce gli elementi essenziali che caratterizzano i contratti di global service aventi ad oggetto l’efficienza energetica, realizzati con finanziamento tramite terzi. Al di là del caso concreto esaminato, la delibera inquadra questa tipologia di contratti partendo dall’esame dell’istituto del finanziamento tramite terzi che sta prendendo piede nel settore energetico dopo che la Commissione europea nel 2005 ha adottato il Libro verde sull’efficienza energetica. In concreto il contratto di efficienza energetica si configura come una modalità di partenariato pubblico-privato che consente ad alcuni soggetti qualificati di favorire gli interventi di razionalizzazione energetica senza fondi pubblici, ma con capitale privato. Questi contratti di norma hanno ad oggetto una fornitura globale di servizi (studio, progettazione, gestione) e la realizzazione di lavori. Le prestazioni del privato consistono infatti nel progettare, finanziare, realizzare, gestire e mantenere in efficienza l’impianto, per poi consegnarlo all’utente in buono stato di conservazione allo scadere del contratto, dopo che sia stato ripagato l’investimento e realizzato il profitto con il risparmio ottenuto. L’amministrazione, invece, si impegna a garantire un utilizzo costante dell’energia prodotta dall’impianto, nei modi, forme e tempi in base ai quali è stato elaborato lo studio di fattibilità tecnico-economico, nonché a corrispondere alla società di servizi un canone mensile basato su una quota del valore dell’energia risparmiata, canone cui la società ha diritto in virtù del contratto. In questo settore l’Autorità ha notato come vi sia una «carente definizione dei bandi di gara e una conseguente difficile lettura da parte dei concorrenti dell’effettivo modello contrattuale» che finisce spesso per determinare «una scarsa partecipazione da parte delle potenziali ditte interessate, che spesso crea la condizione per l’aggiudicazione dell’appalto alla ditta precedentemente affidataria». In ogni caso l’Autorità evidenzia la necessità che le amministrazioni prestino particolare attenzione alla «definizione dei consumi energetici storici (diagnosi energetica) e alla adeguata progettazione (studio di fattibilità o progetto preliminare) di un piano di ammortamento e di ripartizione dei programmati risparmi, in modo che il contratto chiarisca bene gli specifici ruoli dei contraenti stabilendo e regolamentando le reciproche responsabilità, la ripartizione dei benefici, dei rischi e definendo anche le garanzie». In particolare è poi opportuno, dice l’Authority, individuare e concordare, a monte dell’appalto, la base di calcolo del canone e prevedere le ipotesi di integrazione, rimozione o sostituzione degli impianti. Infine per quel che riguarda la fase di esecuzione del contratto l’Autorità raccomanda agli enti pubblici di accertare che il fornitore installi gli impianti nei tempi stabiliti, che gli impianti siano installati correttamente e che funzionino come da progetto, di verificare il valore monetario dei risparmi energetici ottenuti e i rispettivi sistemi di calcolo, ma anche di effettuare il monitoraggio sui risultati e predisporre eventuali azioni correttive per ripristinare o mantenere la performance e effettuare report di confronto tra risparmio ottenuto e risparmio previsto.


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