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Poche le regioni puntuali

L’11 settembre è scaduto il termine assegnato alle regioni per i nuovi piani casa, ma la maggioranza delle regioni non ha ancora provveduto a dotarsi di una normativa che adatti a livello territoriale i principi fissati dal nuovo provvedimento (ribattezzato piano città). Ed è difficile che possano farlo in un breve lasso di tempo. La fotografia scattata attraverso la ricognizione di ItaliaOggi Sette sui lavori delle regioni non è, quindi, edificante e sembra aprire le porte a un nuovo fallimento del provvedimento ideato per rilanciare il mercato immobiliare. Le novità. Il piano casa inserito nel «decreto sviluppo» (decreto legge 70/2011) allarga le maglie degli interventi per superare le rigidità emerse nelle precedenti edizioni. Così, tra le altre cose, viene introdotta una premialità di almeno il 20% sul volume dell’edificio, se a destinazione residenziale, e del 10% per gli edifici a uso diverso. Come nelle prime versioni dei piani casa, sono esclusi dagli interventi gli immobili abusivi o situati nei centri storici, ma non quelli che hanno ottenuto il titolo abilitativo in sanatoria. Inoltre vengono incentivate le operazioni di abbattimento-ricostruzione dando inoltre più libertà architettonica. Lo stesso provvedimento prevede che, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge 106/2011 di conversione del decreto (avvenuta il 13 luglio 2011), le regioni possono emanare apposite leggi per interventi di riqualificazione, prevedendo che le demolizioni e ricostruzioni avvengano con una volumetria premiale aggiuntiva, la possibilità di delocalizzare le cubature in aree diverse, l’ammissibilità di modifiche alle sagome degli edifici. Se non lo fanno, intervengono le disposizioni nazionali. Nuove regole nel Lazio. Tra le regioni che hanno legiferato dopo il decreto sviluppo, l’ultima in ordine di tempo è stata il Lazio. Il 3 agosto il consiglio regionale ha dato il via libera al disegno di legge che modifica la legge regionale n.21/2009. Il provvedimento normativo si applica a tutti gli edifici realizzati legittimamente (anche quelli per i quali il titolo edilizio sia stato rilasciato in sanatoria, compresi il caso della formazione del silenzio assenso) e a quelli non ultimati ma che abbiano ricevuto il titolo abilitativo edilizio. Tra le principali novità rispetto alla legge precedente c’è la sua validità anche nelle zone agricole e in quelle più urbanizzate delle aree naturali protette. Sono esclusi gli insediamenti urbani storici, come individuati dal piano territoriale paesistico regionale, le aree di rischio idrogeologico molto elevato, i casali e i complessi rurali realizzati in epoca anteriore al 1930, gli edifici costruiti nelle aree del demanio marittimo. Per gli ampliamenti di edifici esistenti (ammessi in aderenza o adiacenza rispetto al fabbricato esistente, ma non in sopraelevazione) è prevista la possibilità di monetizzare il mancato rispetto degli standard urbanistici nel caso sia impossibile realizzare le opere di urbanizzazione secondaria necessarie, possibilità invece esclusa per i cambi di destinazione d’uso. I proprietari possono ampliare fino al 20% e fino a 70 metri quadri il proprio fabbricato, esclusi i centri storici e le aree tutelate. Se i lavori comportato l’impiego di fonti di energia rinnovabile non inferiore a un kilowatt, l’incremento di cubatura può arrivare fino al 30%. In caso di adeguamento dell’intero edificio alla normativa antisismica, le percentuali di ampliamento variano a seconda della localizzazione degli edifici stessi, con incrementi che possono arrivare al 35%. Lo stesso limite del 20% è previsto per gli edifici non residenziali, per un massimo di 200 metri quadri per ogni edificio. Nel caso di edifici con destinazione ad attività produttive e artigianali il limite è del 25%, per un massimo di 500 metri quadri. Puglia già a regime. Il nuovo piano casa è in vigore in Puglia già dal 2 agosto, data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della legge regionale n. 21/2011 che modifica e integra la n. 14/2009 «Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale». Il nuovo provvedimento fissa al 31 dicembre 2012 la data limite per presentare la dia o la richiesta di permesso di costruire per realizzare gli interventi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione. Per gli interventi di ampliamento degli edifici residenziali è confermato il limite del 20% della volumetria complessiva e dei 200 metri cubi. Sparisce, invece, il limite dei mille metri cubi per la volumetria preesistenti. Pertanto, anche gli edifici residenziali di volumetria superiore ai mille metri cubi potranno essere ampliati. L’incremento volumetrico può raggiungere i 350 metri cubi a condizione che l’intero edificio, in seguito dell’ampliamento, raggiunga un punteggio minimo nei criteri di sostenibilità fissati con la legge regionale n. 13/2008. Fermo restando che sono computabili solo i volumi legittimamente realizzati, le volumetrie per le quali sia stata rilasciata la sanatoria edilizia straordinaria, sono ricomprese nella volumetria complessiva esistente. Scompare la condizione che prevedeva, nel caso in cui fossero stati sanati degli ampliamenti, lo scomputo della volumetria sanata, per cui le volumetrie regolarizzate con un condono concorrono al computo della volumetria complessiva e, in definitiva, dell’ampliamento. Per gli interventi di demolizione e ricostruzione è confermato il limite del 35% di aumento di volumetria, ma sparisce l’obbligo di coinvolgere nell’intervento almeno il 75% del volume complessivo. La legge precedente richiedeva che gli edifici sui quali intervenire, dovessero risultare accatastati entro il 31 marzo 2009: la condizione resta ma il limite temporale viene cancellato. La Toscana punta sulla semplificazione. Più limitati gli interventi in Toscana, che ha puntato soprattutto sulla semplificazione delle procedure e sulla rigenerazione urbana. Tra le altre cose, viene dettagliata la disciplina della Scia (Segnalazione certificata di inizio attività), che si affianca al permesso di costruire come titolo edilizio, in luogo dei tre (Scia, superDia e permesso a costruire) previsti dalla normativa nazionale. La Regione ha deciso, inoltre, di specificare gli interventi finalizzati al riutilizzo e recupero degli edifici con destinazione d’uso produttiva (industriale o artigianale), per i quali sono i Comuni a stabilire incrementi massimi della superficie utile lorda a titolo di premialità, comunque da collegarsi ad aumenti della efficienza energetica e della sostenibilità ambientale. Quanto agli obiettivi di rigenerazione urbana, i Comuni dotati di un Piano strutturale possono avviare la ricognizione delle aree corredandola di specifiche schede sulle condizioni di degrado presenti, sugli obiettivi di riqualificazione che si intendono conseguire, sui parametri di riferimento per gli interventi e sugli incrementi che non potranno superare comunque il 35% della superficie utile lorda esistente. In Veneto sconti sui contributi di costruzione. La panoramica delle nuove leggi regionali si conclude con il Veneto, che ha prorogato al 30 novembre 2013 il termine per la presentazione delle domande di ampliamento, demolizione e ricostruzione. La nuova legge regionale prevede uno sconto sul contributo di costruzione per gli interventi effettuati su edifici destinati a prima abitazione e consente anche i lavori nei centri storici, a patto che lo strumento urbanistico non ponga vincoli di tutela e preveda la possibilità di ristrutturazione edilizia e urbanistica, nonché di demolizione e ricostruzione. È ammesso il cambio di destinazione d’uso degli edifici, a condizione che la nuova destinazione sia consentita dalla disciplina di zona. La norma concede un ulteriore premio volumetrico del 15% per gli interventi che prevedono la riqualificazione energetica dell’intero edificio. Il bonus del 40% è ammesso anche per le demolizioni e ricostruzioni parziali. Anche in questo caso, i Comuni sono chiamati a dare il loro contributo: entro il prossimo 30 novembre possono deliberare se e con quali modalità consentire gli interventi. Dopo di che si potrà intervenire in tutto il centro storico limitatamente alla prima casa. Valle d’Aosta in extremis. L’ultimo giorno disponibile è arrivata anche la legge della Valle d’Aosta. Pur in assenza di scadenze temporali nella vecchia normativa, la regione ha deciso di intervenire per attenuare alcune rigidità emerse. In linea con quanto previsto dal dl sviluppo, ora sono consentiti interventi di demolizione e ricostruzione con aumento volumetrico fino al 45%. I cambi d’uso di unità immobiliari o parti di ampliamento sono ammessi solo per destinazioni previste dal piano regolatore. Nel primo caso è richiesta la concessione edilizia. La nuova legge regionale precisa inoltre che l’ampliamento dell’edificio può essere realizzato anche con più di un intervento a condizione che non si superi il limite del 20%.


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