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Il governo mette in campo buoni propositi. È la risposta locale che tarda ad arrivare

In aggiunta a quanto stabilito dal piano casa, il dl 70/2011, così come convertito in legge 12 luglio 2011 n. 106, all’art. 5, comma 9, ha previsto da parte delle regioni l’approvazione, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione (avvenuta lo scorso 13 luglio 2011), di proprie leggi al fine di incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio, nonché di riqualificare le aree urbane degradate in cui siano presenti «funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare». L’obiettivo era quello di fare in modo che le amministrazioni locali dovessero tener conto anche della necessità di favorire lo sviluppo dell’efficienza energetica e delle fonti rinnovabili. La normativa ha offerto al riguardo la possibilità che tali azioni potessero essere incentivate anche con interventi di ricostruzione e demolizione. Tali interventi dovrebbero prevedere: – il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva come misura premiale; – la possibilità di delocalizzare le volumetrie in area o aree diverse; – l’ammissibilità di modifiche di destinazioni d’uso, purché compatibili o complementari; – la possibilità di modificare la sagoma in caso di armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti. La riqualificazione di aree urbane. La riqualificazione urbana di quartieri degradati e aree dismesse tramite premi di cubatura in deroga ai Prg è uno strumento operativo già ampiamente presente nella legislazione regionale attuativa del cd. piano casa 2, in quanto rappresentava uno dei punti per il rilancio del settore edilizio previsto nell’intesa raggiunta in sede di conferenza stato-regioni del 1° aprile 2009. In particolare, per la realizzazione degli interventi di riqualificazione il dl 70/2011 ha introdotto alcune norme volte a semplificare alcune procedure edilizie: – decorso il termine di 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto e fino all’entrata in vigore della normativa regionale nelle regioni a statuto ordinario e speciale è possibile richiedere il permesso di costruire in deroga ai sensi dell’art. 14 del T.u. dell’edilizia (dpr n. 380/2001) anche per il mutamento delle destinazioni d’uso, fermo restando il rispetto degli standard urbanistici, delle altre normative di settore (sismica, sicurezza, antincedio, igenicosanitaria, efficienza energetica, ambiente, beni culturali e paesaggio) (commi 11 e 12); – decorso il termine di 120 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto e fino all’entrata in vigore della normativa regionale nelle regioni a statuto ordinario le disposizioni statali sono immediatamente applicabili. In tal caso il decreto prevede (comma 14) un minimo di premialità garantito fissato: a) nel limite massimo del 20% del volume dell’edificio se a destinazione residenziale; b) nel limite massimo del 10% della superficie coperta per gli edifici adibiti ad uso diverso. Resta fermo che tali limiti volumetrici costituiscono un minimo garantito e non condizionano la successiva attività legislativa regionale. Relativamente all’ambito di applicazione della normativa il decreto esclude gli edifici abusivi o siti nei centri storici o in aree soggette a inedificabilità assoluta. Gli interventi potranno, invece, essere realizzati su immobili per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria (comma 10). Le semplificazioni. Sempre nell’ambito del piano città, sono state introdotte anche una serie di semplificazioni procedurali, che, diversamente dalle altre, hanno valenza generale essendo rivolte a tutti gli interventi edilizi e non solo a quelli di riqualificazione. In particolare, il dl 70/2011, all’art. 5, comma 13, prevede che, decorsi 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto (ovvero dall’11 settembre 2011) e sino all’emanazione delle leggi regionali, nelle regioni a statuto ordinario si applicano le seguenti disposizioni: – ammissibilità del permesso di costruire in deroga ai sensi dell’art. 14, dpr n. 380/2001 (T.u. edilizia) anche per il mutamento di destinazione d’uso, purché si tratti di destinazioni d’uso tra loro compatibili o complementari; – adozione e approvazione dei piani attuativi conformi allo strumento urbanistico generale in giunta comunale (in luogo del consiglio comunale).


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