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Sugli enti l'effetto dell'Iva al 21%
Aumento dell'Iva. L'impatto su acquisti e prestazioni

A partire da sabato scorso, 17 settembre, data di entrata in vigore della legge 148/2011 di conversione del Dl 138/2011, sui prodotti e servizi fatturati si applica la nuova aliquota del 21 per cento anziché del 20 per cento. L’aumento riguarda una serie di acquisti e prestazioni che incidono in maniera importante sui bilanci degli enti locali e sui quali gli stessi non hanno possibilità di recuperare l’Iva pagata. Si tratta infatti, citandone solo alcuni, della manutenzione delle strade e degli uffici, delle opere di urbanizzazione in generale, del parco automezzi, delle aree verdi, della fornitura di energia elettrica agli uffici, la fornitura di servizi software e di telefonia, l’acquisto di attrezzatura informatica, mobili e arredi, carburante e gas per autotrazione e riscaldamento, cancelleria, le prestazioni professionali di architetti, ingegneri, consulenti e, in generale, tutti gli acquisti e i servizi cosiddetti generici. Dal punto di vista operativo gli enti locali dovranno affrontare una notevole mole di adempimenti: infatti a causa dell’aumento dell’aliquota Iva, il costo finale delle prestazioni sarà superiore agli impegni già assunti, che non saranno quindi capienti: gli uffici finanziari si troveranno a dover gestire un aumento esponenziale di provvedimenti di integrazione di impegno prodotti dagli uffici, normalmente predisposti con determinazione dirigenziale. Dal lato dell’entrata il problema è identico per quanto riguarda gli accertamenti, ma dal punto di vista finanziario si pone un ulteriore problema: le tariffe dei servizi a domanda individuale sono adottate con delibera della giunta comunale che, nello stabilire la tariffa, considera un importo finale comprensivo di Iva, dove dovuta. Per quelle entrate soggette ad aliquota 20% e rivolte all’utenza (le fatturazioni alle imprese, come l’affitto degli impianti sportivi, sono irrilevanti in quanto per la maggior parte delle imprese l’Iva è detraibile), come l’organizzazione di corsi sportivi, l’ente dovrà scegliere se aumentare la tariffa, scaricando l’onere sul cittadino, oppure mantenerla inalterata, facendo gravare sulle casse dell’ente l’aumento di aliquota. Si renderà quindi necessaria una nuova delibera di giunta, a modifica di quella originaria di approvazione delle tariffe, sia nel caso si scelga di aumentare le tariffe, sia nel caso si prenda atto della volontà di mantenerle inalterate, rilevando come conseguenza una riduzione delle entrate previste a bilancio a causa di un aumento dell’Iva da versare e una corrispondente riduzione dell’imponibile. L’aumento dell’aliquota Iva prevista dal Dl 138/2001 provocherà quindi un effetto depressivo sulle risorse a disposizione dell’ente, sia causa dell’aumento dei costi, in quanto gli enti non detraggono l’Iva sugli acquisti effettuati in ambito istituzionale (che sono la maggior parte), sia per effetto della riduzione di ricavi, in quanto le tariffe dei servizi a domanda individuale rivolti all’utenza, se non aumentate per adeguarle alla nuova aliquota, provocherebbero un aumento della quota di Iva a debito da versare. Inoltre, nel caso, frequente, in cui l’ente si fosse rivolto alla Cassa depositi e prestiti per finanziare delle spese, l’originaria richiesta non poteva ovviamente tenere conto del maggior costo rappresentato dalla differenza di aliquota. L’ente dovrà di conseguenza produrre una nuova richiesta di finanziamento, per la differenza, con conseguenti nuovi adempimenti. È quindi evidente che l’aumento dell’aliquota Iva dal 20 al 21% avrà effetti pesanti sulla gestione, sia finanziaria che organizzativa, degli enti locali.


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