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Il gdp se rigetta il ricorso non può aumentare la multa
Corte di cassazione

Il giudice di pace non può decidere di aumentare l’importo della multa in caso di rigetto del ricorso stradale. Neppure se l’istanza è evidentemente temeraria e l’infrazione mette potenzialmente in grave pericolo la sicurezza di tutti gli utenti della strada. Lo ha evidenziato la Corte di cassazione, sez. II civ., con la discutibile sentenza n. 17904 del 31 agosto 2011. Un automobilista con il piede pesante è stato fermato dalla polizia stradale mentre circolava in autostrada a quasi 200 km/h. Contro la conseguente sanzione amministrativa e l’inevitabile ritiro della patente di guida l’interessato ha proposto ricorso al giudice di pace di Civitanova Marche che con una inedita decisione ha rigettato le censure triplicando l’importo della sanzione amministrativa. L’automobilista bacchettato si è allora rivolto alla Corte di cassazione che ha accolto le doglianze annullando le maggiorate pretese punitive della pubblica amministrazione. Il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, specifica il collegio, è strutturato di massima in conformità al processo civile ordinario ed è pertanto retto dal principio della domanda. In buona sostanza, prosegue la corte, la pubblica amministrazione è tenuta a formalizzare la propria pretesa attraverso l’adozione dell’atto punitivo. Ne consegue «che il giudice dell’opposizione, se può, in accoglimento dei rilievi svolti dall’opponente, ridurre la sanzione, non può per contro aumentarla, essendo vincolato in tale ambito dallo stesso atto amministrativo».


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