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Antimafia, strategia preventiva
Lotta al crimine organizzato. Pubblicato in «Gazzetta» il nuovo codice delle misure amministrative di contrasto

Il nuovo codice delle misure di prevenzione mafiosa, che abroga le leggi speciali emanate sul tema dal 1956 in avanti e riordina in un unico corpo normativo il contrasto patrimoniale al “416-bis”, diventa legge dello Stato. Il Decreto legislativo 159 del 6 settembre 2011 è stato pubblicato sul Supplemento ordinario n.214 della Gazzetta Ufficiale n.226 di ieri, ed entrerà in vigore tra due settimane, con esclusione per i procedimenti già in corso. La pubblicazione di ieri esaurisce la prima parte della legge delega 136/2010 sul Codice unico antimafia – scaduta a inizio settembre – relativa al Libro II, inerente le misure patrimoniali contro organizzazioni mafiose e soggetti affiliati. Ci sarà invece una nuova delega per riordinare, entro 24 mesi, il diritto sostanziale e processuale, così come avevano chiesto ad agosto la Commissione giustizia della Camera e il Comitato per la legislazione. Il Libro I, composto da 10 articoli sulla «Criminalità organizzata di tipo mafioso» a partire dalla norma base del 416-bis, è stato quindi congelato, perché tra l’altro non era prevista l’abrogazione delle disposizioni confluite nel codice, nonostante la delega lo prevedesse. Da questo fatto puramente tecnico sarebbero potute derivare serie incertezze in sede interpretativa. La riorganizzazione delle misure di prevenzione offrirà comunque una migliore agibilità all’autorità giudiziaria e a quella amministrativa per l’aggressione dei patrimoni di origine mafiosa e per il controllo di personaggi in odore di criminalità organizzata. Il Libro II è diviso in cinque titoli, dalle misure di prevenzione personali a quelle di prevenzione patrimoniali, dall’amministrazione, gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati, fino alla tutela dei terzi e i rapporti con le procedure concorsuali. Tra le novità, la facoltà di richiedere che il procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione sia celebrato in udienza pubblica e in tempi stretti: il sequestro perde efficacia se non arriva la confisca entro 18 mesi dalla immissione in possesso dell’amministratore giudiziario. Limitata, inoltre, la possibilità di revoca della confisca, che spesso blocca l’attività di reimpiego degli immobili da parte dei Comuni, che viene agganciata ai requisiti “stretti” della procedura penale, cioè al difetto originario dei presupposti per l’applicazione della misura. Nuove regole anche per i rapporti dei terzi con il procedimento di prevenzione, vale a dire i diritti pendenti al momento dell’esecuzione del sequestro su un bene. Al terzo comproprietario è concesso, se in buona fede, diritto di prelazione per l’acquisto della quota confiscata al valore di mercato. Per quanto concerne i contratti preliminari di vendita, viene confermata la regola generale del diritto per il promissario acquirente di far valere il proprio credito nella procedura di verifica e pagamento dei crediti. Stretta infine sui controlli per i soggetti che contrattano con la pubblica amministrazione, o che intendono ricevere contributi od erogazioni pubbliche, anche comunitarie, soggetti verso i quali si intensificano gli accertamenti antimafia. La criminalità organizzata, secondo la relazione, non si limita più a controllare direttamente il consiglio di amministrazione o le quote sociali ma, sempre più spesso introduce referenti all’interno degli organi di controllo dell’attività d’impresa. Per questo le cautele antimafia vengono estese anche al direttore tecnico e ai componenti del collegio di revisione contabile, oltre ai già previsti organi di governance della società.

L’intervento

1. PREVENZIONE MAFIA
Il Codice che è stato pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale riguarda le misure di prevenzione personali e patrimoniali oltre all’amministrazione e la destinazione dei beni confiscati.

2. NUOVA DELEGA
La risistemazione in un unico codice del diritto penale sostanziale è stata invece rimessa, per motivi tecnici, a una nuova legge delega.

3. LEGGI ABROGATE
Il Codice abrogherà, dalla sua entrata in vigore, tutte le leggi in materia degli ultimi 55 anni.
Tra le altre:
la legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
la legge 31 maggio 1965, n. 575;
il Dl 4 febbraio 2010, n. 4, convertito in legge 31 marzo 2010, n. 50;
gli articoli da 18 a 24 della legge 22 maggio 1975, n. 152;
l’articolo 16 della legge 13 settembre 1982, n. 646;
gli articoli da 2 a 11, 13 e 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.


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